F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE I – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 106/CSA del 16 dicembre 2019 – (BENEVENTO CALCIO S.R.L.) n. 115/2019 – 2020 Registro Reclami N. 115/2019 REGISTRO RECLAMI N. 106/2019 REGISTRO DECISIONI
N. 115/2019 REGISTRO RECLAMI
N. 106/2019 REGISTRO DECISIONI
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Prof. Piero Sandulli – Presidente
Avv. Lorenzo Attolico – Vice Presidente
Avv. Maurizio Borgo - Componente relatore
Dott. Carlo Bravi – Rappresentante AIA
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero di registro 00115 del 2019, proposto dalla società Benevento Calcio S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Eduardo Chiacchio, Monica Fiorillo e Giuseppe Chiacchio per la riforma della decisione Giudice Sportivo della Lega Nazionale Professionisti Serie B di cui al Com. Uff. n. 55 del 12.11.2019;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 6.12.2019 l’Avv. Borgo e udito l’avvocato Gabriele Paparo;
Con atto, spedito in data 14.11.19, la Società Benevento Calcio S.r.l. preannunciava la proposizione di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo della Lega Nazionale Professionisti Serie B di cui al Com. Uff. n. 55 del 12.11.2019 della predetta Lega, con la quale, a seguito della gara Juve Stabia-Benevento, disputatasi in data 9.11.2019, era stata irrogata, a carico della medesima Società, la sanzione dell’ammenda di € 4.000.
A seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, la Società Benevento Calcio S.r.l. faceva pervenire, tempestivamente, i motivi di reclamo.
A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere la revoca della sanzione la ricorrente ha dedotto alcuni motivi.
In particolare, la Società ha chiesto la riduzione della sanzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte ritine che il reclamo vada respinto atteso che il Giudice Sportivo, nel determinare l’entità della sanzione pecuniaria, ha già tenuto conto della sussistenza della circostanza attenuante di cui all’art. 29, comma 1, lett. b) del C.G.S., per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine ai fini preventivi e di vigilanza.
P.Q.M.
La Corte Sportiva d’Appello Nazionale, (Sezione prima), respinge il reclamo n. 115, proposto dalla società Benevento Calcio S.r.l..
Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.
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