F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE I – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 107/CSA del 16 dicembre 2019 – (BENEVENTO CALCIO S.R.L.) n. 130/2019 – 2020 Registro Reclami N. 130/2019-2020 REGISTRO RECLAMI N. 107/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

N. 130/2019-2020 REGISTRO RECLAMI

N. 107/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Piero Sandulli –Presidente

Lorenzo Attolico -Vice Presidente (relatore)

Fabio Di Cagno – Componente

Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 130 del 2019, proposto dalla Società Benevento Calcio S.r.l., rappresentata e difesa dall’avvocato Antonio Giuditta per la riforma della decisione Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B di cui al Com. Uff. 59 del 26 novembre 2019;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 6 dicembre 2019 il dott. Lorenzo Attolico e uditi gli avvocati;

All’esito dell’esame degli atti relativi all’incontro Benevento - Crotone, disputato in data 23 novembre 2019 e valevole per il Campionato di Serie “B”, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti infliggeva alla Società Benevento Calcio S.r.l. la sanzione dell’ammenda di € 10.000,00 a titolo di responsabilità oggettiva per “avere propri raccattapalle sistematicamente rallentato, nel corso del secondo tempo, la regolare ripresa del giuoco”, nonché per avere “una persona, non identificata, ritardato ulteriormente la ripresa del giuoco, al 46° del secondo tempo, frapponendosi tra il pallone e un calciatore del Crotone, venendo a contatto con il medesimo”.

Nel proprio reclamo, la Società, con riferimento al comportamento dei propri raccattapalle, sostiene che, sulla base del referto arbitrale e del testo della decisione del Giudice Sportivo oggetto del presente procedimento, non sarebbe possibile stabilire se il rallentamento opinato abbia effettivamente prolungato il tempo di giuoco, in quanto non sarebbero indicate le concrete ripercussioni, in termini di tempo, che il predetto comportamento avrebbe causato. Su tale questione, inoltre, la Società afferma che, qualora un ritardo si sia effettivamente verificato, lo stesso non sarebbe stato dovuto al comportamento dei raccattapalle, ma piuttosto al clima della gara in oggetto caratterizzato da continue offese e contestazioni da parte delle due tifoserie avversarie. Quanto, invece, alla condotta ascritta alla persona non identificata che ha fatto ingresso nel campo di giuoco, la Società sostiene di aver preso provvedimenti nei confronti del predetto soggetto, la cui condotta, comunque, non sarebbe stata caratterizzata da violenza, ma sarebbe stata esclusivamente espressione della contentezza dallo stesso provata come sostenitore per la vittoria della propria squadra, dal momento che tale evento si è verificato quasi al termine della gara. Per tali ragioni, la società chiede l’applicazione degli articoli 15 e 6 C.G.S. al fine di ottenere l’accertamento dell’esclusione della responsabilità della Società in quanto la stessa non ha partecipato all’illecito o, in subordine, la riduzione della sanzione irrogata, considerata, comunque, dalla Società stessa come eccessivamente onerosa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte, esaminati gli atti, rileva come, per le fattispecie sanzionate con la decisione del Giudice  Sportivo  oggetto  del  presente  procedimento,  non  possa  essere  esclusa  la responsabilità oggettiva della Società. Inoltre, nonostante non ritenga sussistenti le circostanze attenuanti previste dal C.G.S. in quanto non riscontrate negli atti di gara a sua disposizione e, di conseguenza, non sia possibile concedere l’applicazione dell’art. 15, la Corte ritiene che, ad ogni modo, la sanzione irrogata non sia congrua e che la stessa debba essere ridotta alla somma di € 7.000,00.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il reclamo n.130, proposto dalla società Benevento Calcio S.r.l. e, per l’effetto, riduce la sanzione dell’ammenda ad € 7.000,00.

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it