F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE I – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 108/CSA del 16 dicembre 2019 – (SIG. LAPADULA GIANLUCA) n. 132/2019 – 2020 Registro Reclami N. 132/2019-2020 REGISTRO RECLAMI N. 108/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

N. 132/2019-2020 REGISTRO RECLAMI

N. 108/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Prof. Piero Sandulli – Presidente

Avv. Lorenzo Attolico - Vice Presidente

Avv. Fabio Di Cagno - Componente relatore

Dott. Carlo Bravi – Rappresentante AIA

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 132 del 2019, proposto dal sig. Lapadula Gianluca per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A del 26.11.2019 di cui al Com. Uff. n. 95;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti del procedimento;

Relatore nell'udienza del giorno 6.12.2019 l’Avv. Fabio Di Cagno; Udito l’Avv. Chiara Nuzzo per il reclamante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con reclamo inoltrato il 3.12.2019, preceduto da rituale dichiarazione di preannuncio, il calciatore Gianluca Lapadula, tesserato per la società U.S. Lecce, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A (C.U. n. 95 del 26.11.2019) con la quale gli è stata inflitta la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara e l’ammenda di € 10.000,00 “per avere, al 38° del secondo tempo, a giuoco fermo, dopo aver subito una spinta ed una spallata da un calciatore della squadra avversaria, colpito quest’ultimo con la testa all’altezza della bocca”. Episodio occorso durante la gara Lecce – Cagliari del 25.11.2019, valevole per il campionato nazionale di serie A.

Il reclamante lamenta che la sanzione comminatagli non sarebbe giustificata dalla reale dinamica dell’evento.

E difatti, esso reclamante sostiene che, dopo aver calciato un rigore, aveva proseguito la corsa per raccogliere il pallone dalla rete ma era stato colpito dal portiere avversario Olsen dapprima con una manata sul torace e subito dopo con una violenta spallata che lo aveva fatto arretrare, pur non facendolo cadere. Constatato che il medesimo Olsen aveva continuato ad avanzare verso di lui, al fine di non subire un ulteriore colpo, lo aveva affrontato appoggiando la fronte sulla parte inferiore del volto di costui il quale, peraltro, lo aveva colpito con un’ulteriore manata, prima di accasciarsi platealmente ed innaturalmente a terra.

Così ricostruito l’episodio, il reclamante evidenzia come la sua condotta non possa essere qualificata come violenta, essendo mancata sia la forza minima necessaria per arrecare danno fisico all’avversario, sia la volontà di infliggere all’antagonista un male ingiusto. Ritiene pertanto che la fattispecie sanzionatoria possa più correttamente essere ricondotta sotto l’art.

9.7 C.G.S. (squalifica automatica conseguente all’espulsione) o dell’art. 39.1 C.G.S. (condotta gravemente antisportiva), non senza tener conto della ricorrenza di più attenuanti di cui all’art. 13 C.G.S..

Conclude pertanto per la revoca di una delle due giornate di squalifica inflittegli o, in subordine, per la riduzione della sanzione dell’ammenda.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo è infondato e deve conseguentemente essere respinto, in quanto da un lato il referto dell’arbitro sembra puntualmente riportare la effettiva dinamica dell’episodio, non contrastante con la più articolata prospettazione offerta dal reclamante, dall’altro il Giudice Sportivo ha comminato una sanzione che certamente tiene conto di tale effettiva dinamica.

 

Si evince difatti dal referto dell’arbitro sig. Mariani che il Lapadula “a gioco fermo, dopo aver subìto una spinta ed una spallata dal n. 90 Olsen Robin Patrick (soc. Cagliari) reagiva a sua volta dando volontariamente una testata allo stesso colpendolo alla bocca con un impatto non estremamente forte. L’avversario che successivamente cadeva a terra aveva bisogno delle cure mediche in campo”.

Risulta dunque evidente che il calciatore Lapadula, seppure in reazione al comportamento violento dell’avversario, ha comunque cercato il contatto fisico portando la sua testa contro la faccia dell’avversario, colpendolo (più o meno lievemente) all’altezza della bocca.

Il Giudice Sportivo, tuttavia, pur confermando l’innegabile componente violenta di tale comportamento, non ha ritenuto di comminare al calciatore la sanzione minima della squalifica per 3 giornate effettive di gara come prevista dall’art. 38 C.G.S., evidentemente già tenendo conto sia della modesta entità dell’impatto (ancorchè su di un punto particolarmente sensibile, quale la bocca), sia della ricorrenza delle circostanze attenuanti di cui all’art. 13, 1° comma, lett. a) e b).

Ritenuta pertanto congrua e motivata la misura della sanzione, il reclamo non può che essere respinto.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, sul reclamo n. 132, proposto dal calciatore Lapadula Gianluca lo respinge.

Dispone la comunicazione alla parte con posta elettronica certificata.

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