F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE I – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 113/CSA del 22 dicembre 2019 – (PERUGIA CALCIO S.R.L.) n. 154/2019 – 2020 Registro Reclami N. 154/2019 REGISTRO RECLAMI N. 113/2019 REGISTRO DECISIONI
N. 154/2019 REGISTRO RECLAMI
N. 113/2019 REGISTRO DECISIONI
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Prof. Piero Sandulli - Presidente
Avv. Maurizio Borgo - Componente relatore
Avv. Paolo Tartaglia – Componente
Dott. Carlo Bravi – Rappresentante AIA
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero di registro 154 del 2019, proposto dalla società Perugia Calcio S.r.l.., rappresentata e difesa dagli avvocati Eduardo Chiacchio, Michele Cozzone, Monica Fiorillo e Giuseppe Chiacchio
per la riforma della decisione Giudice Sportivo della Lega Nazionale Professionisti Serie B di cui al Com. Uff. n. 67 del 10.12.2019;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 20.12.2019 l’Avv. Borgo e udito l’avvocato Lilli Stanco, su delega dell’Avv. Eduardo Chiacchio;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Con atto, spedito in data 11.12.19, la Società Perugia Calcio S.r.l. preannunciava la proposizione di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo della Lega Nazionale Professionisti Serie B di cui al Com. Uff. n. 67 del 10.12.2019 della predetta Lega, con la quale, a seguito della gara Perugia-Cosenza, disputatasi in data 9.12.2019, era stata irrogata, a carico del calciatore della medesima Società, Dragomir Vlad Mihai, la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara.
A seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, la Società Perugia Calcio S.r.l. faceva pervenire, tempestivamente, i motivi di reclamo.
A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della sanzione la ricorrente ha dedotto alcuni motivi.
In particolare, la Società ha invocato alcuni precedenti di questa Corte, evidenziando, peraltro, l’assenza di conseguenze per l’incolumità dell’avversario.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte ritine che il reclamo vada respinto atteso che la condotta, posta in essere dal calciatore della Società ricorrente, Dragomir Vlad Mihai, configura, inequivocabilmente, un comportamento violento e, come tale, sanzionabile con la squalifica per tre giornate effettive di gara.
P.Q.M.
La Corte Sportiva d’Appello Nazionale (Sezione prima), definitivamente pronunciando, respinge il reclamo n. 154 proposto dalla società Perugia Calcio S.r.l..
Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori a mezzo posta elettronica certificata.