F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE I – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 115/CSA del 30 novembre 2019 – (A.S. ROMA S.P.A.) n. 104/2019 – 2020 Registro Reclami N. 104/2019 REGISTRO RECLAMI N. 115/2019 REGISTRO DECISIONI

N. 104/2019 REGISTRO RECLAMI

N. 115/2019 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Prof. Piero Sandulli – Presidente

Avv. Maurizio Borgo - Componente relatore

Prof. Paolo Tartaglia - Componente

Dott. Carlo Bravi – Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 104 del 2019, proposto dalla società A.S. Roma S.p.A., rappresentata e difesa dall’avvocato Antonio Conte

per la riforma della decisione Giudice Sportivo della Lega di Serie A di cui al Com. Uff. n. 80 del 5.11.2019;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 21.11.2019 l’Avv. Borgo e udito l’avvocato Conte; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con atto, spedito in data 7.11.19, la Società A.S. Roma S.p.A. preannunciava la proposizione di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo della Lega di Serie A, pubblicata sul C.U. n. 80 del 5.11.19 della predetta Lega, con la quale, a seguito della gara Roma-Napoli, disputatasi in data 2.11.2019, era stata irrogata, a carico della medesima Società, la sanzione dell’ammenda di € 30.000, con diffida.

A seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, la Società A.S. Roma S.p.A. faceva pervenire, tempestivamente, i motivi di reclamo.

A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere la revoca della sanzione la ricorrente ha dedotto alcuni motivi.

In particolare, la Società ha chiesto, preliminarmente, la sospensione del procedimento in attesa degli sviluppi degli accertamenti richiesti dal Giudice Sportivo alla Procura Federale; in via subordinata, la società A.S. Roma S.p.A. ha chiesto l’annullamento sella sanzione attesa la sussistenza delle esimenti di cui all’art. 29 C.G.S.; in via ulteriormente subordinata, la ricorrente ha chiesto la riduzione della sanzione al minimo edittale attesa, quantomeno, la sussistenza delle attenuanti dell’art. 29 C.G.S..

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte non ritiene di accogliere la richiesta di sospensione del presente procedimento, atteso che gli atti di gara sono tali da consentire un pronunciamento sul reclamo, proposto dalla società A.S. Roma S.p.A., indipendentemente dall’esito degli accertamenti richiesti dal Giudice Sportivo alla Procura Federale.

Al proposito, si evidenzia, peraltro, che il Giudice Sportivo ben potrà, anzi dovrà, tenere conto, ai fini delle eventuali decisioni all’esito degli accertamenti compiuti dalla Procura Federale, della decisione assunta da questa Corte.

Passando al merito, questa Corte ritiene che non possa essere accolta la richiesta, formulata dalla reclamante, di annullamento della sanzione.

Ed invero, contrariamente a quanto affermato dalla società A.S. Roma S.p.A., non ricorrono, nel caso di specie, tre delle circostanze di cui all’art. 29 del C.G.S..

Più in particolare, non risulta integrata la circostanza di cui alla lett. e) “altri sostenitori hanno chiaramente manifestato nel corso della gara stessa, con condotte espressive di correttezza sportiva, la propria dissociazione da tali comportamenti”, atteso che nel rapporto della Procura Federale si legge solo che uno dei cori di discriminazione territoriale, posto in essere al 45° minuto del primo tempo della gara, sarebbe stato “coperto da altri cori di incitamento” e non manifestazioni di dissociazione.

Ciò posto, questa Corte ritiene, invece, fondata la richiesta di riduzione della sanzione; dal che consegue il parziale accoglimento del reclamo.

Questa Corte ritiene, infatti, che la società A.S. Roma abbia fornito un principio di prova in ordine alla ricorrenza, nella fattispecie che ci occupa, anche dell’esimente di cui all’art. 29, comma 1, lett. a) del C.G.S. ovvero l’avere “adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, modelli di organizzazione e di gestione della società idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi, avendo impiegato risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo”.

Al proposito, questa Corte coglie l’occasione per ribadire che la esimente di cui all’art. 29, comma 1, lett. a) del C.G.S. può essere riconosciuta in tutte le ipotesi in cui i predetti modelli di organizzazione, siano stati adottati ed efficacemente attuati, tenuto conto della dimensione della società e del livello agonistico in cui la stessa si colloca,

Tali modelli devono, in particolare, prevedere:

- misure idonee a garantire lo svolgimento dell’attività sportiva nel rispetto della legge e dell’ordinamento sportivo, nonché a rilevare tempestivamente situazioni di rischio;

- l’adozione di specifiche procedure per le fasi decisionali, sia di tipo amministrativo che di tipo tecnico-sportivo, nonché i adeguati meccanismi di controllo;

- l’adozione di un incisivo sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;

 

- la nomina di un organismo di vigilanza, composto di persone di massima indipendenza e professionalità e dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, incaricato di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento.

Nel caso di specie, questa Corte ritiene che la Società A.S. Roma abbia adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione e gestione che risponde ai predetti requisiti; il che consente di operare una riduzione della sanzione pecuniaria inflitta dal Giudice Sportivo.

Venendo alla quantificazione della sanzione pecuniaria, questa Corte non ritiene di poterla determinare nel minimo edittale, come richiesto dalla Società reclamante, atteso che la società A.S. Roma S.p.A. è stata già oggetto di sanzioni pecuniarie nella corrente stagione sportiva. Alla luce di quanto sopra, la sanzione pecuniaria è rideterminata in euro 20.000.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, accoglie in parte il reclamo n. 104 proposto dalla società A.S. Roma e, per l’effetto, ridetermina la sanzione dell’ammenda in € 20.000,00.

Conferma nel resto.

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

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