F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE I – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 125/CSA del 20 gennaio 2020 – (A.S. VITERBESE CASTRENSE) n. 158/2019 – 2020 Registro Reclami N. 158/2019 REGISTRO RECLAMI N. 125/2019 REGISTRO DECISIONI

N. 158/2019 REGISTRO RECLAMI

N. 125/2019 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Piero SANDULLI – Presidente

Agostino CHIAPPINIELLO – Componente relatore

Alfredo Maria BECCHETTI – Componente

Carlo BRAVI – Rappresentante AIA ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro n. 158 del 2019, proposto dalla società A.S. Viterbese Castrense per la riforma della delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 91/DIV del 17.12.2019, con la quale sono state comminate l’inibizione a tutto il 31.01.2020 e l’ammenda di € 1.000,00 al Sig. Foresti Diego;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del giorno 10 gennaio 2020 il dott. Agostino Chiappiniello; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La A.S. Viterbese Castrense ha proposto reclamo avverso le sanzioni dell’inibizione a tutto il 31.01.2020 e dell’ammenda di € 1.000,00 inflitte al Sig. Foresti Diego a seguito della gara

 

Viterbese Castrense/Virtus Francavilla del 15.12.2019, comminate dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico con Com. Uff. n. 91 del 17.12.2019.

Come risulta dal referto arbitrale, il primo assistente dell’arbitro riferisce quanto segue: “Al 46' del secondo tempo richiamavo l’attenzione dell’arbitro per segnalare l’espulsione del dirigente della panchina aggiuntiva della squadra di casa, Viterbese Castrense, Sig. Foresti Diego, perché a seguito del gol effettuato dalla società ospitata , Virtus Francavilla, protestava e inveiva contro l’operato della terna arbitrale utilizzando le seguenti parole: (cosa cazzo fate, c'è fallo prima non ci state capendo un cazzo....), accompagnando il tutto dando un pugno contro la propria panchina”.

La società Viterbese Castrense, con nota del 18 dicembre 2019, preannunciava reclamo e chiedeva la documentazione ufficiale che veniva trasmessa dalla Corte Sportiva di Appello con nota del 23 dicembre 2019, n. 11793/SS/19-20/AM/ef.

Avverso la decisione ha proposto reclamo la Società deducendo i seguenti motivi:

a) il Sig. Diego Foresti non avrebbe mai pronunciato le frasi riportate nel referto arbitrale ovvero, quantomeno, non sono state proferite nei termini contestati;

b) il dirigente Sig. Diego Foresti non avrebbe detto, tra l’altro, “…cosa cazzo fate…”, ma “…cosa stanno facendo…”;

c) l’arbitro prima e il Giudice sportivo poi, avrebbero contestato le frasi rivolte verso la terna arbitrale, piuttosto che, come realmente accaduto, ad una mera critica verso il loro operato, anche se espressa con parole volgari che, in quanto tali, sono censurabili;

d) l’eccessività delle sanzioni comminate in relazione ai fatti contestati;

e) le  sanzioni  rendono  impossibile  alla  Società  operare  nell’ambito  del  mercato  di trasferimento calciatori invernale.

Conclusivamente, la Società chiede la riduzione della inibizione fino al 20.01.2020, anziché 31.01.2020 e l’annullamento in toto dell’ammenda di € 1000,00.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Accoglie parzialmente il reclamo.

Dagli atti ufficiali e dal referto arbitrale risulta che i fatti addebitati si sono realmente verificati e detti fatti godono di una fede privilegiata essendo stati riferiti da un pubblico ufficiale quale è l’arbitro.

Tra l’altro, la Società non mette in discussione il fatto contestato, ma ne fa una valutazione riduttiva sul piano disciplinare. In particolare, in merito al motivo di reclamo con il quale si contestano l’eccessiva gravosità e severità delle sanzioni deliberate dal Giudice Sportivo, si rileva che la condotta tenuta dal Sig. Foresti in occasione della gara Viterbese Castrense/Virtus Francavilla assume una connotazione particolarmente offensiva nei confronti degli ufficiali di gara come si evince, tra l’altro, dallo stesso referto arbitrale, atteso che le frasi contestate sono state realmente proferite nei confronti della terna.

Il dirigente Diego Foresti non avrebbe detto, tra l’altro, “…cosa c…. fate…”, ma bensì avrebbe pronunciato “…cosa stanno facendo…”. Non pare che il significato cambi molto, restando dette frasi offensive nei confronti di chi stava dirigendo la gara.

Sulla base di quanto sopra evidenziato, non è condivisibile l’affermazione secondo la quale le frasi contestate non costituirebbero un insulto verso la terna arbitrale, ma una critica verso il loro operato.

La circostanza che le sanzioni rendano impossibile alla Società operare nell’ambito del mercato di trasferimento calciatori invernale, non può porre nel nulla la condotta antisportiva tenuta in occasione della gara, atteso che l’interesse pubblico collegato al corretto svolgimento delle gare sportive prevale sugli interessi privati dei singoli tesserati, considerato, altresì, che le difficoltà di operare nel richiamato mercato calciatori sono state determinate dal comportamento non corretto del dirigente in parola.

Non risultano circostanze attenuanti alla stregua delle quali è possibile ridurre la sanzione.

Tuttavia, in considerazione della situazione complessiva della vicenda, l’inibizione viene ridotta dal 31/1/2020 al 19/1/2020.

P.Q.M.

La  Corte  Sportiva  d’Appello  Nazionale  (Sezione  Prima),  definitivamente  pronunciando, respinge il reclamo.

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

 

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