F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE I – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 126/CSA del 20 gennaio 2020 – (SIG. LEONARDI GIUSEPPE) n. 161/2019 – 2020 Registro Reclami N. 161/2019 REGISTRO RECLAMI N. 126/2019 REGISTRO DECISIONI

N. 161/2019 REGISTRO RECLAMI

N. 126/2019 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Piero SANDULLI – Presidente

Agostino CHIAPPINIELLO – Componente relatore

Alfredo Maria BECCHETTI – Componente

Carlo BRAVI – Rappresentante AIA

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro n. 161 del 2019, proposto dal Presidente della squadra Sicula Leonzio Sig. Leonardi Giuseppe per la riforma della delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 91/DIV del 17.12.2019, con la quale sono state comminate l’inibizione a tutto il 28.2.2020 e l’ammenda di € 1.000,00 al Sig. Leonardi Giuseppe medesimo;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del giorno 10 gennaio 2020 il dott. Agostino Chiappiniello; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Il Sig. Leonardi Giuseppe ha proposto reclamo avverso le sanzioni dell’inibizione a tutto il 28.2.2020 e dell’ammenda di € 1000,00 inflitte al medesimo a seguito della gara Sicula Leonzio/Reggina del 15.12.2019, comminate dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico con Com. Uff. n. 91/DIV del 17.12.2019.

Come risulta dal referto arbitrale, al termine della partita, il presidente della Sicula Leonzio Giuseppe Leonardi, raggiungeva il direttore di gara e con tono minaccioso gli puntava il dito sul petto (senza procurargli dolore e senza farlo indietreggiare), urlandogli a gran voce e a meno di cinque centimetri dal suo volto: “Disgraziato, ci hai fatto perdere, hai favorito la Reggina, siete scandalosi, hai sbagliato tutto”. Leonardi smetteva di inveire nei confronti dell’arbitro solo perché portato via a forza dai dirigenti della società Sicula Leonzio.

Il reclamante, con e-mail del 19 dicembre 2019, preannunciava reclamo e chiedeva la documentazione ufficiale che veniva trasmessa dalla Corte Sportiva di Appello con nota del 23 dicembre 2019, n. 11848/SS/19-20/AM/bdm.

Avverso la decisione ha proposto reclamo il Leonardi deducendo, in particolare, il seguenti motivo:

a) il Sig. Leonardi contesta l’eccessiva gravosità e severità delle sanzioni comminate, considerato che l’atteggiamento tenuto nei confronti dell’ufficiale di gara non aveva alcun intento minaccioso e/o violento, essendosi il tutto limitato ad un mero episodio, verificatosi in un breve e circoscritto momento di tensione, senza qualsivoglia danno a scapito di chicchessia.

Conclusivamente, il reclamante  chiede la riduzione della inibizione  entro i limiti del presofferto e l’annullamento integrale dell’ammenda di € 1000,00.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo è infondato e va, pertanto, respinto.

Dagli atti ufficiali e dal referto arbitrale risulta che i fatti addebitati si sono realmente verificati e detti fatti godono di una fede privilegiata essendo stati riferiti da un pubblico ufficiale quale è l’arbitro.

Tra l’altro, il Sig. Leonardi non mette in discussione i fatti contestati, ma ne fa una valutazione riduttiva sul piano disciplinare. In particolare, in merito al motivo di reclamo con il quale si contestano l’eccessiva gravosità e severità delle sanzioni deliberate dal Giudice Sportivo, si rileva che la condotta tenuta dal Sig. Leonardi in occasione della gara Sicula Leonzio/Reggina assume una connotazione particolarmente offensiva, grave e minacciosa nei confronti dell’arbitro come si evince, tra l’altro, dallo stesso referto arbitrale e dalle annesse relazioni degli assistenti di gara, atteso che il comportamento tenuto è stato realmente posto in essere.

Non si condivide l’affermazione contenuta nel reclamo secondo al quale si sarebbe trattato di un breve episodio in un momento circoscritto privo di qualsivoglia conseguenza a scapito di chicchessia, considerato che il Sig. Leonardi è entrato in campo, si è avvicinato all’arbitro, gli ha appoggiato la mano sulla spalla e un dito puntato sul petto non consentendogli di indietreggiare, nonché gli ha proferito frasi irriguardose, minacciose ed offensive. L’episodio ha avuto termine solo a seguito dell’allontanamento forzoso del Sig. Leonardi da parte dei dirigenti della sua squadra.

Sulla base di quanto sopra evidenziato, non è condivisibile l’affermazione secondo la quale le frasi contestate non costituirebbero un insulto verso la terna arbitrale, ma una critica verso il loro operato.

Non risultano circostanze attenuanti alla stregua delle quali è possibile ridurre la sanzione.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, respinge il reclamo.

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

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