F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE I – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 164/CSA del 27 ottobre 2019 – (ATALANTA BERGAMASCA CALCIO S.P.A.) N. 45-2019/2020 REGISTRO RECLAMI N. 164 -2019/2020 REGISTRO DECISIONI
N. 45-2019/2020 REGISTRO RECLAMI
N. 164 -2019/2020 REGISTRO DECISIONI
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Piero Sandulli – Presidente
Nicolò Schillaci - Componente
Paolo Tartaglia – Componente (relatore)
Carlo Bravi Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul reclamo numero di registro 45 del 2019/2020, proposto dalla società Atalanta Bergamasca Calcio SpA per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 56 dell’8.10.2019 in ordine alla gara Atalanta/Fiorentina del 22.09.2019 avverso la sanzione dell’ammenda di € 10.000,00;
visto il preannuncio di reclamo;
visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza del 17 ottobre 2019 il Prof. Paolo Tartaglia.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO QUANTO SEGUE.
La società Atalanta Bergamasca Calcio SpA preannunciava, in data 9 ottobre 2019, ricorso in appello con richiesta degli atti ufficiali di gara.
La stessa riceveva la prescritta documentazione in pari data.
In data 14 ottobre perveniva da parte del sodalizio, formale manifestazione di volontà a non coltivare il ricorso.
P.Q.M.
La Corte Sportiva d’Appello Nazionale (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul reclamo n. 45, proposto dalla società Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. lo dichiara inammissibile per rinuncia.
Dispone la comunicazione alle parte tramite posta elettronica certificata.