F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE I – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 175/CSA del 17 dicembre 2019 – (CALC. FEDERICO MARCHETTI) n. 91/2019 – 2020 Registro Reclami N. 91-2019/2020 REGISTRO RECLAMI N. 175-2019/2020 REGISTRO DECISIONI

 

N. 91-2019/2020 REGISTRO RECLAMI

N. 175-2019/2020 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

prof. Piero Sandulli – Presidente

Avv. Lorenzo Attolico – Vice Presidente

dott. Stefano Toschei – Componente relatore

 dott. Carlo Bravi – Rappresentante AIA

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul  reclamo  numero  di  registro  91  del  2019,  proposto  dal  calciatore  Federico Marchetti, rappresentato e difeso dall’avvocato Mattia Grassani;

per la riforma della decisione Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A di cui al Com. Uff. n. 74 del 31 ottobre 2019;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 7 novembre 2019 il dott. Stefano Toschei e udito l’Avv. Lorenzo Maestrini in sostituzione dell’avvocato Mattia Grassani per il reclamante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Nel corso della gara del campionato di calcio di Serie A Genoa-Juventus, disputatasi a Genova (Stadio Marassi) in data 30 ottobre 2019, al 12° del secondo tempo, il direttore di gara, signor Antonio Giva, espelleva il calciatore del Genoa signor Federico Marchetti, che era in panchina, su segnalazione del Quarto Ufficiale. Quest’ultimo nel referto successivamente redatto segnalava (testualmente) che “al 12' del II tempo richiamavo l'attenzione dell'arbitro per far espellere il n. 22 Marchetti Federico (calciatore di riserva Genoa) in quanto dopo una decisione tecnica dell'arbitro si alzava dalla panchina e rivolgendosi verso di me urlava a gran voce per due volte: "siete scarsi, siete scarsi", il tutto accompagnato dal gesto del braccio dall'alto verso il basso”.

In seguito a detti fatti e alla espulsione del predetto calciatore, il giudice sportivo infliggeva all’odierno reclamante la sanzione della squalifica per 2 (due) giornate effettive di gara con la seguente motivazione: “per avere, al 12° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina, contestato una decisione arbitrale con plateale gestualità e proferendo espressioni irriguardose; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale”.

Detto provvedimento viene ora sottoposto a reclamo da parte del signor Federico Marchetti che sottolinea come egli abbia pronunciato “una unica espressione di dissenso, scevra da ogni connotato offensivo, irriguardoso o offensivo, accompagnandola ad una reazione di stizza con il braccio”, peraltro nell’ambito di un contesto dello svolgimento della gara particolarmente concitato, in quanto dopo il pareggio raggiunto dalla propria squadra il risultato era in bilico e proprio in siffatto contesto il direttore di gara assumeva una decisione che aveva portato alla reazione nei confronti di quest’ultimo e ad un “comportamento connotato da lievissima antidoverosità, in un contesto di assoluta frustrazione e tensione per il risultato maturando e per la decisione arbitrale subita” (così, nelle parti virgolettate, testualmente, nell’atto di reclamo).

Di conseguenza, tenuto conto dello scenario in cui si è sviluppata la condotta disciplinarmente rilevante e della significativa inidoneità offensiva delle parole pronunciate e del gesto effettuato, il reclamante chiedeva la riduzione della squalifica inflitta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il Collegio ritiene utile premettere che la condotta ascritta al calciatore Marchetti risulta essere documentalmente comprovata dal rapporto del Quarto Ufficiale che, per costante avviso di questa Corte, assume forza fidefacente in ordine ai fatti ivi indicati ed ai comportamenti riferiti, posto che il signor Marchetti ha indirizzato nei confronti dell’arbitro parole la cui valenza è sicuramente da considerarsi, secondo il comune sentire, irrispettosa ed irriguardosa.

Nello stesso tempo deve rilevarsi come, grazie alla minuziosa descrizione operata dal Quarto Ufficiale in ordine all’episodio e plasticamente riprodotta nel referto, si percepisce con nettezza come le espressioni rivolte al direttore di gara non superano la soglia della irriguardosità e quindi non raggiungono effettivamente il livello di una vera e propria capacità offensiva.

La Corte, in primo luogo, precisa che ai fini della decisione non si può che muovere dalla disposizione di cui all’art. 21, comma 2, C.G.S. nella parte in cui prevede, per tutti i tesserati, senza distinzione alcuna di ruolo, la sanzione della squalifica "per una o più giornate di gara" ove vi sia stata una violazione delle norme federali.

Nel caso di specie, la Corte riconosce l'eccessiva gravosità e severità della sanzione inflitta al signor Marchetti, ritenendo che dalla dinamica dell’episodio e dall’analisi dell'effettivo succedersi degli eventi sia possibile desumere come il predetto, pur essendosi reso autore di un comportamento sicuramente stigmatizzatile sul piano giuridico-sportivo, non meriti un trattamento punitivo tanto afflittivo, come è quello che nella specie ha ritenuto di infliggere il giudice sportivo.

Infatti, al calciatore di cui trattasi deve essere imputata una espressione inopportuna, nemmeno ingiuriosa od offensiva, ma meramente irriguardosa, senza un particolare intento lesivo del prestigio dell'arbitro.

L'atteggiamento ascrivibile al calciatore del Genoa può e deve essere qualificato, quindi, come meramente irriguardoso e/o irrispettoso, essendosi concretato in una articolata manifestazione di forte disappunto ma senza che fosse oltrepassata in modo evidente la soglia della offensività.

Nondimeno l’espressione è stata accompagnata da un gesto plateale che merita comunque l’inflizione di una sanzione pecuniaria che può congruamente individuarsi nella misura pari a € 10.000,00.

Consegue a quanto sopra che il reclamo, proposto dal calciatore Federico Marchetti avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara in seguito all’incontro di calcio Genoa/Juventus del 30 ottobre 2019, può essere accolto in parte qua, ritenendosi congrua la sanzione della squalifica per 1 giornata effettiva di gara accompagnata dalla sanzione dell’ammenda pari a € 10.000,00, rideterminandosi in tal modo la sanzione inflitta dal Giudice sportivo (della squalifica per 2 giornate effettive di gara).

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul reclamo n. 91/2019, proposto dal calciatore Federico Marchetti lo accoglie parzialmente e, per l’effetto, ridetermina la sanzione nella squalifica per 1 giornata effettiva di gara e nell’ammenda di € 10.000,00.

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it