F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE I – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 179/CSA del 20 dicembre 2019 – (PORDENONE CALCIO) n. 142/2019 – 2020 Registro Reclami N. 142/2019-2020 REGISTRO RECLAMI N. 179/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

N. 142/2019-2020 REGISTRO RECLAMI

N. 179/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

prof. Piero Sandulli - Presidente

prof. Paolo Tartaglia - Componente

dott. Stefano Toschei – Componente relatore

dott. Carlo Bravi – Rappresentante AIA

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 142 del 2019, proposto dalla società Pordenone Calcio, rappresentata e difesa dall’avvocato Fabio Giotti;

per la riforma della decisione Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B di cui al Com. Uff. n, 62 del 3 dicembre 2019;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 11 dicembre 2019 il dott. Stefano Toschei e udito l’avvocato Giotti per la reclamante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Nel corso della gara del campionato di calcio di Serie B Pisa-Pordenone, disputatasi in data 2 dicembre 2019, al 33° del secondo tempo, il direttore di gara, signor Antonio Di Martino, espelleva l’allenatore del Pordenone, signor Attilio Tesser, in quanto il predetto direttore di gara aveva visto che il signor Tesser era uscito dall’area tecnica per sette-otto metri ed era arrivato “di fronte all’altezza della telecamera fissa della linea di centrocampo alzando le braccia e sbracciando platealmente in segno di protesta nei miei confronti”. Successivamente l’allenatore del Pordenone entrava sul terreno di gioco si avvicinava al direttore di gara “arrivando(gli) sotto il viso con il dito puntato in faccia, gesticolando e dicendo(gli) urlando: sapevo che mi mandavi fuori dalla stretta di mano prima dell’inizio della gara. Dopodiché, uscendo, continuava a gesticolare con il dito verso l’alto e prima di prendere la scala per uscire dal terreno di gioco reiterava la protesta urlando: bastardo era da prima della partita. In seguito lasciava il terreno di gioco” (i virgolettati sono tratti, testualmente, dal referto dell’arbitro versato in atti).

In seguito a detti fatti e alla espulsione, il giudice sportivo infliggeva all’allenatore del Pordenone, signor Attilio Tesser, la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara e l’ammenda di € 5.000,00.

Detto provvedimento viene ora sottoposto a reclamo da parte della società Pordenone che sottolinea come il signor Tesser si sia mantenuto sempre “a debita distanza” dal direttore di gara ed escludendo che, nel contesto dell’episodio sopra descritto, egli abbia accompagnato le proprie parole con un deliberato atteggiamento intimidatorio. In conclusione la reclamante chiedeva la riduzione della squalifica nonché la riduzione o eliminazione della sanzione pecuniaria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il Collegio ritiene utile premettere che la condotta ascritta all’allenatore del Pordenone risulta essere documentalmente comprovata dal rapporto del direttore di gara che, per costante avviso di questa Corte, assume forza fidefacente in ordine ai fatti ivi indicati ed ai comportamenti riferiti, posto che il signor Attilio Tesser ha indirizzato nei confronti dell’arbitro parole la cui valenza secondo il comune sentire, non può essere posta  in  dubbio,  nella  sua  portata  oggettiva,  come  sicuramente  irrispettosa  ed irriguardosa, essendo stata rivolta direttamente allo stesso direttore di gara. A ciò si aggiunga che il signor Tesser, dopo aver ricevuto la sanzione dell’espulsione, piuttosto che allontanarsi subito dal campo di gioco, ha nuovamente riferito all’arbitro espressioni di natura irriguardosa seppur non venendo a diretto contatto con lo stesso.

Nello stesso tempo deve rilevarsi come, grazie alla minuziosa descrizione operata dal direttore di gara in ordine all’episodio e plasticamente riprodotta nel referto, si percepisce con nettezza come gli episodi a valenza disciplinare contestati all’allenatore del Pordenone si sono svolti in unico contesto, caratterizzato da fasi sequenziali che, seppur distinte tra di loro, abbracciano un arco temporale di durata modesta e appaiono verosimilmente collegati da una unica e definita concatenazione realizzativa.

La Corte, in primo luogo, precisa che ai fini della decisione non si può che muovere dalla disposizione di cui all’art. 21, comma 2, C.G.S. nella parte in cui prevede, per tutti i tesserati, senza distinzione alcuna di ruolo, la sanzione della squalifica "per una o più giornate di gara" ove vi sia stata una violazione delle norme federali.

Nel caso di specie, la Corte riconosce l'eccessiva gravosità e severità della sanzione inflitta al signor Tesser, ritenendo che dalla dinamica dell’episodio e dall’analisi dell'effettivo succedersi degli eventi sia possibile desumere come il predetto, pur essendosi reso autore di un comportamento sicuramente stigmatizzatile sul piano giuridico-sportivo, non meriti un trattamento punitivo tanto afflittivo, come è quello che nella specie ha ritenuto di infliggere il giudice sportivo.

Infatti, all'allenatore di cui trattasi deve essere imputata una espressione inopportuna, nemmeno ingiuriosa od offensiva, ma meramente irriguardosa, senza un particolare intento lesivo del prestigio dell'arbitro.

L'atteggiamento ascrivibile al tecnico in questione può e deve essere qualificato, quindi, come meramente irriguardoso e/o irrispettoso, essendosi concretato in una articolata manifestazione di forte disappunto ma senza che fosse oltrepassata in modo evidente la soglia della offensività.

Consegue a quanto sopra che il reclamo, proposto dalla società Pordenone Calcio avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara ed ammenda di € 5.000,00 inflitta al Signor Attilio Tesser in seguito alla gara Pisa/Pordenone del 2 dicembre 2019, può essere accolto in parte qua, ritenendosi congrua la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara. Va dunque e per l’effetto ridotta la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta dal Giudice sportivo, mentre va confermata la sanzione dell’ammenda pari a € 5.000,00.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul reclamo n. 142/2019, proposto dalla società Pordenone Calcio, lo accoglie parzialmente e, per l’effetto, ridetermina la sanzione della squalifica in 2 giornate effettive di gara. Conferma nel resto.

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

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