F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE I – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 205 CSA del 13 febbraio 2020 (Calc. Schenetti Andrea) N. 186/2019-2020 REGISTRO RECLAMI N. 0205/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

N. 186/2019-2020 REGISTRO RECLAMI

N. 0205/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Piero Sandulli – Presidente

Paolo Tartaglia – Componente

Stefano Toschei – Componente relatore

Antonio Cafiero – Rappresentante AIA

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 186 del 2020, proposto dal calciatore Andrea Schenetti, rappresentato e difeso dagli avvocati Ettore Chiti e Matilde Chiti;

per la riforma della decisione Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B di cui al Com. Uff. n. 80 del 21 gennaio 2020;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 30 gennaio 2020 il dott. Stefano Toschei e uditi gli avvocati;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Nel corso della gara del campionato di calcio di Serie B Livorno-Virtus Entella, disputatasi a Livorno (Stadio A. Picchi) in data 18 gennaio 2020, al 47° del secondo tempo, il direttore di gara, signor Antonio Rapuano, espelleva il calciatore della Virtus Entella signor Andrea Schenetti. Nel referto successivamente redatto il predetto direttore di gara segnalava (testualmente) che il calciatore Schenetti “dopo la rete del 4-3 veniva a contatto con il giocatore Di Gennaro Matteo mettendogli le mani al collo”.

In seguito a detti fatti e alla espulsione del predetto calciatore, il giudice sportivo infliggeva all’odierno reclamante la sanzione della squalifica per 3 (tre) giornate effettive di gara con la seguente motivazione: “per essere, al 47° del secondo tempo, venuto a contatto con un calciatore della squadra avversaria cingendogli il collo con le mani”.

Detto provvedimento viene ora sottoposto a reclamo da parte del calciatore signor Andrea Schenetti che sottolinea, attraverso il proprio collegio difensivo, che l’episodio va contestualizzato in un momento di grande confusione, culminato in un parapiglia tra i calciatori schierati in campo e i componenti delle due panchine al momento in cui la squadra del Livorno aveva segnato la rete del (momentaneo) 4 a 3 (essendosi concluso l’incontro con il risultato di 4 a 4) e “tutti i componenti della panchina del Livorno si riversavano sul terreno di gioco, sino al centro del campo, impedendo così la ripresa” (così, testualmente, nell’atto di reclamo a pag. 3). In quel momento, come si legge dal referto stilato daL Quarto ufficiale di gara, signor Alessandro Cipressa, “(…) nel festeggiare la realizzazione della quarta rete da parte della società Livorno, il Sig. Scappini Gianni, operatore sanitario della stessa, si portava nei pressi della panchina della società V Entella provocando verbalmente gli avversari (“venite qua, venite qua”) e rivolgendo loro per tre volte il “gesto dell'ombrello”. Richiamavo l'attenzione del collega arbitro che provvedeva a comminargli il provvedimento di espulsione”.

L’episodio di cui sopra era refertato anche dal direttore di gara che espelleva il tesserato della società Livorno. Nello stesso tempo alcuni componenti della panchina del Livorno si portavano all’interno del campo di gioco e tra questi vi era il calciatore Matteo Di Gennaro il quale entrava in contatto con il calciatore della società Virtus Entella Andrea Schenetti, di talché entrambi venivano espulsi dall’arbitro che nel referto utilizzava la identica motivazione per entrambi i comportamenti che avevano condotto alla duplice espulsione, in quanto ciascun calciatore veniva a contatto con il calciatore avversario mettendogli le mani al collo.

Ad avviso del reclamante, tenuto conto dei fatti come sopra riprodotti, la sanzione inflittagli dal Giudice sportivo si appalesa decisamente sproporzionata, in quanto quest’ultimo non ha tenuto in alcun conto del contesto nel quale si sono svolti i fatti ed in particolare che, nel momento in cui i due calciatori sono venuti a contatto, l’odierno reclamante “pretendeva (a buon diritto) di proseguire immediatamente l'incontro” mentre il calciatore del Livorno Di Gennaro “non aveva alcuna ragione per invadere il terreno, occupando il centro del campo, se non quella di ritardare la ripresa” della gara (le parti virgolettate sono tratte, testualmente, dal reclamo a pag. 5). Quanto sopra non emerge dalla refertazione in atti, dimostrando una significativa approssimazione da parte del direttore di gara e del Quarto ufficiale nella registrazione degli eventi, aggravata poi dalla decisione del Giudice sportivo che, a fronte di un semplice contatto fisico tra calciatori, ha erroneamente valutato detto comportamento alla stregua di una condotta atta a ledere, offendere o causare danni all'avversario, senza che peraltro si siano registrate conseguenze fisiche a carico dei protagonisti di un episodio che non è durato per un tempo molto breve.

Di conseguenza, tenuto conto dello scenario in cui si è sviluppata la condotta disciplinarmente rilevante, il reclamante chiedeva la riduzione della squalifica inflitta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il Collegio ritiene utile premettere che la condotta ascritta al calciatore Schenetti risulta essere documentalmente comprovata dal rapporto del direttore di gara che, per costante avviso di questa Corte, assume forza fidefacente in ordine ai fatti ivi indicati ed ai comportamenti riferiti, posto che il signor Schenetti ha realizzato una condotta indubbiamente violenta all’indirizzo del calciatore della squadra avversaria Di Gennaro, perché diversamente non può considerarsi, per la comune  rappresentazione dei comportamenti umani, una “presa al collo” nei confronti di altro soggetto.

D’altronde nella sintetica ma efficace descrizione operata dal direttore di gara in ordine all’episodio e plasticamente riprodotta nel referto, si percepisce con nettezza il gesto violento posto in essere da reclamante.

Tanto premesso si osserva, in punto di diritto, che:

- ai sensi dell’art. 16, comma 1, C.G.S. “Gli Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l’eventuale recidiva”;

- l’art. 19, comma 4, C.G.S., prendendo in considerazione le sanzioni irrogabili ai calciatori nel caso di condotte antisportive, ingiuriose, irriguardose o violente, prevede la irrogazione della sanzione della squalifica per la durata di due giornate nel caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara, mentre, in caso di condotta violenta, la sanzione applicabile è la squalifica per una durata minima di tre giornate; qualora poi il comportamento sanzionato sia diretto nei confronti di calciatori o altre persone presenti (cinque giornate in caso di condotta di particolare gravità) ed infine (per completezza di esposizione) la squalifica è prevista per una durata minima di otto giornate in caso di condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara.

Come è noto, anche per costante orientamento di questa Corte d’appello, la condotta violenta consiste in un comportamento connotato da “intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri” (cfr., tra le più recenti, Corte giust. app., in C.u, FIGC, 22 gennaio 2019, n. 101 CGF e in C.u. FIGC 11 ottobre 2018, n. 39 CGF nonché, tra le molte, Corte giust. fed. in C.u. FIGC, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF, in C.u. FIGC, 18 gennaio 2011, n. 153/CGF e in C.u. FIGC, 19 novembre 2011, n. 100/CGF). Tale condotta, quindi, si distingue dalla meno grave condotta antisportiva, giacché quest’ultima si risolve piuttosto in un “comportamento meramente negligente e/o imprudente tenuto nel contesto di un contrasto frutto dell’agonismo sportivo ricompreso nell’ambito di una dinamica di gioco” (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF).

Nel caso di specie risulta evidente che la condotta posta in essere dal calciatore Andrea Schenetti debba essere considerata “violenta” alla luce del dato normativo surriprodotto e ciò in disparte dalla circostanza che non siano derivati danni fisici conseguenziali rilevanti o permanenti, atteso che l’aver riportato il destinatario della condotta violenta un danno fisico e/o materiale rappresenta una circostanza che costituisce mero elemento valutabile

dal Giudice e non rappresenta una condizione necessaria ai fini della qualificazione della condotta come violenta. A ciò si aggiunga che nel referto dell’arbitro non si fa alcun riferimento all’azione del calciatore Schenetti quale reazione ad un comportamento subito dal calciatore avversario Di Gennaro, ma, al contrario, è ricostruito l’episodio dal direttore di gara in termini di reciproco comportamento violento posto in essere dai due calciatori, l’uno nei confronti dell’altro, ciascuno autonomamente valutabile, quanto alla condotta tenuta, sotto il profilo disciplinare.

Considerata dunque la gravità della condotta mantenuta nella specie dal calciatore Andrea Schenetti e non ricorrendo alcuna circostanza attenuante, la decisione del Giudice sportivo non si presta ad essere oggetto di riforma.

Consegue a quanto sopra che il reclamo proposto dal calciatore Andrea Schenetti avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara, in seguito all’incontro di calcio di Serie B Livorno-Virtus Entella del 18 gennaio 2020, deve essere respinto.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul reclamo n. 186/2020, proposto dal calciatore Andrea Schenetti, lo respinge.

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

 

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