F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE I – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 206 CSA del 13 febbraio 2020 (Calc. Di Gennaro Matteo) N. 191/2019-2020 REGISTRO RECLAMI N. 0206/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

 

N. 191/2019-2020 REGISTRO RECLAMI

N. 0206/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Piero Sandulli - Presidente

Paolo Tartaglia – Componente

Stefano Toschei – Componente relatore

Antonio Cafiero – Rappresentante AIA

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 191 del 2020, proposto dal calciatore Matteo Di Gennaro, rappresentato e difeso dall’avvocato Sara Agostini;

per la riforma della decisione Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B di cui al Com. Uff. n. 80 del 21 gennaio 2020;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 30 gennaio 2020 il dott. Stefano Toschei; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Nel corso della gara del campionato di calcio di Serie B Livorno-Virtus Entella, disputatasi a Livorno (Stadio A. Picchi) in data 18 gennaio 2020, al 47° del secondo tempo, il direttore di gara, signor Antonio Rapuano, espelleva il calciatore del Livorno Matteo Di Gennaro. Nel referto successivamente redatto il predetto direttore di gara segnalava (testualmente) che il calciatore Di Gennaro “dopo la rete del 4-3 veniva a contatto con il giocatore Schenetti Andrea mettendogli le mani al collo”.

In seguito a detti fatti e alla espulsione del predetto calciatore, il giudice sportivo infliggeva all’odierno reclamante la sanzione della squalifica per 3 (tre) giornate effettive di gara con la seguente motivazione: “per essere, al 47° del secondo tempo, venuto a contatto con un calciatore della squadra avversaria cingendogli il collo con le mani”.

Detto provvedimento viene ora sottoposto a reclamo da parte del calciatore signor Matteo Di Gennaro che sottolinea, attraverso il proprio collegio difensivo, che l’episodio va contestualizzato in un momento di grande confusione, culminato in un parapiglia tra i calciatori schierati in campo e i componenti delle due panchine al momento in cui la squadra del Livorno aveva segnato la rete del (momentaneo) 4 a 3 (essendosi concluso l’incontro con il risultato di 4 a 4), durante il quale i due calciatori protagonisti dell’episodio si sono spintonati e l’odierno reclamante intendeva soltanto difendersi.

Da quanto sopra, sostiene l’odierno reclamante, deriva che la condotta a lui ascritta nel caso di specie “(…) è certamente stigmatízzabile, ma non è qualificabile come violenta. Basti considerare il fatto che SCHENETTI non ha riportato alcun danno e non è stato necessario l'intervento dei medici. Il gioco è infatti ripreso immediatamente” (così, testualmente, nell’atto di reclamo). In altri termini “la condotta sanzionata manca di intento lesivo oltre che di pericolosità, tanto che l'avversario non ha subito alcun danno fisico, nemmeno momentaneo” (così, ancora testualmente, nell’atto di reclamo).

Di conseguenza, tenuto conto dello scenario in cui si è sviluppata la condotta disciplinarmente rilevante, il reclamante chiedeva la riduzione della squalifica inflitta non avendo il Giudice sportivo tenuto conto, nella specie, delle circostanze attenuanti legate al fatto che il reclamante ha agito in reazione immediata al comportamento dell'avversario.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il Collegio ritiene utile premettere che la condotta ascritta al calciatore Di Gennaro risulta essere documentalmente comprovata dal rapporto del direttore di gara che, per costante avviso di questa Corte, assume forza fidefacente in ordine ai fatti ivi indicati ed ai comportamenti riferiti, posto che il signor Di Gennaro ha realizzato una condotta indubbiamente violenta all’indirizzo del calciatore della squadra avversaria Schenetti, perché diversamente non può considerarsi, per la comune rappresentazione dei comportamenti umani, una “presa al collo” nei confronti di altro soggetto.

D’altronde nella sintetica ma efficace descrizione operata dal direttore di gara in ordine all’episodio e plasticamente riprodotta nel referto, si percepisce con nettezza il gesto violento posto in essere da reclamante.

Tanto premesso si osserva, in punto di diritto, che:

- ai sensi dell’art. 16, comma 1, C.G.S. “Gli Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l’eventuale recidiva”;

- l’art. 19, comma 4, C.G.S., prendendo in considerazione le sanzioni irrogabili ai calciatori nel caso di condotte antisportive, ingiuriose, irriguardose o violente, prevede la irrogazione della sanzione della squalifica per la durata di due giornate nel caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara, mentre, in caso di condotta violenta, la sanzione applicabile è la squalifica per una durata minima di tre giornate; qualora poi il comportamento sanzionato sia diretto nei confronti di calciatori o altre persone presenti (cinque giornate in caso di condotta di particolare gravità) ed infine (per completezza di esposizione) la squalifica è prevista per una durata minima di otto giornate in caso di condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara.

Come è noto, anche per costante orientamento di questa Corte d’appello, la condotta violenta consiste in un comportamento connotato da “intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri” (cfr., tra le più recenti, Corte giust. app., in C.u, FIGC, 22 gennaio 2019, n. 101 CGF e in C.u. FIGC 11 ottobre 2018, n. 39 CGF nonché, tra le molte, Corte giust. fed. in C.u. FIGC, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF, in C.u. FIGC, 18 gennaio 2011, n. 153/CGF e in C.u. FIGC, 19 novembre 2011, n. 100/CGF). Tale condotta, quindi, si distingue dalla meno grave condotta antisportiva, giacché quest’ultima si risolve piuttosto in un “comportamento meramente negligente e/o imprudente tenuto nel contesto di un contrasto frutto dell’agonismo sportivo ricompreso nell’ambito di una dinamica di gioco” (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF).

Nel caso di specie risulta evidente che la condotta posta in essere dal calciatore Matteo Di Gennaro debba essere considerata “violenta” alla luce del dato normativo surriprodotto e ciò in disparte dalla circostanza che non siano derivati danni fisici conseguenziali rilevanti o permanenti, atteso che l’aver riportato il destinatario della condotta violenta un danno fisico e/o materiale rappresenta una circostanza che costituisce mero elemento valutabile dal Giudice e non rappresenta una condizione necessaria ai fini della qualificazione della condotta come violenta. A ciò si aggiunga che nel referto dell’arbitro non si fa alcun riferimento all’azione del calciatore Di Gennaro quale reazione ad un comportamento subito dal calciatore avversario Schenetti, ma, al contrario, è ricostruito l’episodio dal direttore di gara in termini di reciproco comportamento violento posto in essere dai due calciatori, l’uno nei confronti dell’altro, ciascuno autonomamente valutabile, quanto alla condotta tenuta, sotto il profilo disciplinare.

Considerata dunque la gravità della condotta mantenuta nella specie dal calciatore Matteo Di Gennaro e non ricorrendo alcuna circostanza attenuante, la decisione del Giudice sportivo non si presta ad essere oggetto di riforma.

Consegue a quanto sopra che il reclamo proposto dal calciatore Matteo Di Gennaro avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara, in seguito all’incontro di calcio di Serie B Livorno-Virtus Entella del 18 gennaio 2020, deve essere respinto.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul reclamo n. 191/2020, proposto dal calciatore Matteo Di Gennaro, lo respinge.

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

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