F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE I – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 207 CSA del 27 febbraio 2020 (S.S. JUVE STABIA SRL) N. 203/2019-2020 REGISTRO RECLAMI N. 0207/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

N. 203/2019-2020 REGISTRO RECLAMI

N. 0207/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Piero Sandulli - Presidente

Daniele Cantini – Componente

Stefano Toschei – Componente relatore

Carlo Bravi – Rappresentante AIA

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 203 del 2020, proposto dalla Società sportiva Juve Stabia, rappresentato e difeso dall’avvocato Eduardo Chiacchio;

per la riforma della decisione Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B di cui al Com. Uff. n. 83 del 28 gennaio 2020;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 14 febbraio 2020 il dott. Stefano Toschei e uditi gli avvocati Eduardo Chiacchio, Giampaolo Calò e Giuseppe Chiacchio;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Al termine della gara del campionato di calcio di Serie B Pisa-Iuve Stabia, disputatasi a Pisa in data 28 gennaio 2020, il direttore di gara, signor Valerio Marini, espelleva il calciatore della Juve Stabia Magnus Troest su indicazione del Quarto ufficiale, signor Daniele Marchi. Nel referto, successivamente redatto, il predetto Quarto ufficiale segnalava (testualmente) che “(…) il n. 20 della Juve Stabia Troest Magnus colpiva in maniera violenta, con una testata all’altezza della fronte, il giocatore del Pisa n. 31 Marconi Michele che cadeva a terra dolorante”. Dalla lettura del referto si legge anche che tale episodio era immediatamente successivo a quello ascritto al n. 31 del Pisa, signor Marconi, che aveva insultato e spintonato un avversario.

In seguito a detti fatti e alla espulsione del calciatore Magnus Troest, il giudice sportivo infliggeva al predetto calciatore, tesserato con la odierna società reclamante, la sanzione della squalifica per 3 (tre) giornate effettive di gara con la seguente motivazione: “per avere, al termine della gara, colpito, in modo violento, un calciatore avversario con una testata all’altezza della fronte; infrazione rilevata da un Assistente”.

Detto provvedimento viene ora sottoposto a reclamo da parte della società Juve Stabia che sottolinea, attraverso il proprio collegio difensivo, come l’episodio ascritto al calciatore Magnus Troest vada considerato alla stregua  di una,  indubbiamente stigmatizzabile, reazione, ma pur sempre provocata da un comportamento altrettanto stigmatizzabile posto in essere da un calciatore avversario. In altri termini il comportamento realizzato dal calciatore Magnus Troest deve considerarsi “meramente istintivo e privo di qualunque intento lesivo dell'altrui incolumità ma derivato esclusivamente dalle provocazioni verbali e fisiche del collega avversario, sig. Michele MARCONI” (così, testualmente, nell’atto di reclamo).

Di conseguenza, tenuto conto dello scenario in cui si è sviluppata la condotta disciplinarmente rilevante, la società reclamante chiedeva la riduzione della squalifica inflitta, non avendo il Giudice sportivo tenuto conto,  nella specie, delle circostanze attenuanti legate al fatto che il calciatore Magnus Troest ha agito in reazione immediata al comportamento dell'avversario il quale, peraltro, dopo l’episodio “non necessitava neppure dell'intervento dei sanitari per le cure del caso” (così ancora, testualmente, nell’atto di reclamo).

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il Collegio ritiene utile premettere che la condotta ascritta al calciatore Magnus Troest risulta essere documentalmente comprovata dal rapporto del Quarto ufficiale che, per costante avviso di questa Corte, assume forza fidefacente in ordine ai fatti ivi indicati ed ai comportamenti riferiti, posto che il signor Troest ha attivato un comportamento indubbiamente violento all’indirizzo del calciatore della squadra avversaria Marconi, perché diversamente non può considerarsi, per la comune rappresentazione dei comportamenti umani, una “testata all’altezza della fronte” nei confronti di altro soggetto.

D’altronde nella sintetica ma efficace descrizione operata dal Quarto ufficiale in ordine all’episodio avvenuto sotto la propria diretta percezione visiva e plasticamente riprodotto nel referto, si percepisce con nettezza che il gesto rivolto all’avversario dal calciatore della Juve Stabia debba qualificarsi come “violento”.

Tanto premesso si osserva, in punto di diritto, che:

- ai sensi dell’art. 16, comma 1, C.G.S. “Gli Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l’eventuale recidiva”;

- l’art. 19, comma 4, C.G.S., prendendo in considerazione le sanzioni irrogabili ai calciatori nel caso di condotte antisportive, ingiuriose, irriguardose o violente, prevede la irrogazione della sanzione della squalifica per la durata di due giornate nel caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara, mentre, in caso di condotta violenta, la sanzione applicabile è la squalifica per una durata minima di tre giornate; qualora poi il comportamento sanzionato sia diretto nei confronti di calciatori o altre persone presenti (cinque giornate in caso di condotta di particolare gravità) ed infine (per completezza di esposizione) la squalifica è prevista per una durata minima di otto giornate in caso di condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara.

Come è noto, anche per costante orientamento di questa Corte d’appello, la condotta violenta consiste in un comportamento connotato da “intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri” (cfr., tra le più recenti, Corte giust. app., in C.u, FIGC, 22 gennaio 2019, n. 101 CGF e in C.u. FIGC 11 ottobre 2018, n. 39 CGF nonché, tra le molte, Corte giust. fed. in C.u. FIGC, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF, in C.u. FIGC, 18 gennaio 2011, n. 153/CGF e in C.u. FIGC, 19 novembre 2011, n. 100/CGF). Tale condotta, quindi, si distingue dalla meno grave condotta antisportiva, giacché quest’ultima si risolve piuttosto in un “comportamento meramente negligente e/o imprudente tenuto nel contesto di un contrasto frutto dell’agonismo sportivo ricompreso nell’ambito di una dinamica di gioco” (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF).

Nel caso di specie risulta evidente che la condotta realizzata dal calciatore Magnus Troest debba essere considerata “violenta” alla luce del dato normativo surriprodotto e ciò in disparte dalla circostanza che a propria volta sia stata registrata una condotta stigmatizzabile a carico del calciatore avversario, atteso che il comportamento offensivo subito non giustifica l’attivazione di una reazione violenta e pericolosa per l’incolumità altrui, tenuto anche conto che, nella specie, il giocatore colpito “cadeva a terra dolorante”, mostrando dunque conseguenze derivanti dal colpo subito.

Ferma dunque la indubbia gravità della condotta mantenuta nella specie dal calciatore Magnus Troest deve tuttavia analizzarsi il contesto nel quale il fatto è accaduto e le reali conseguenze del comportamento tenuto dal predetto calciatore. Quanto al primo profilo non è revocabile in dubbio, in quanto le circostanze appresso segnalate sono state registrate nei referti di gara ed in particolare nel rapporto del Quarto ufficiale, che lo stigmatizzabile comportamento ascritto al calciatore Magnus Troest abbia costituito la conseguenza della manifesta e plateale provocazione dallo stesso subita ad opera del calciatore della squadra avversaria signor Michele Marconi (n. 31 del Pisa) che “provocava insultando e spintonava un avversario”. Appare evidente che l’avversario in questione sia proprio il calciatore Magnus Troest, dal momento che il referto del Quarto ufficiale segue puntualizzando che “Subito dopo” i fatti appena descritti nello stesso referto “il n. 20 della Juve Stabia Troest Magnus colpiva in maniera violenta, con una testata all’altezza della fronte, il giocatore del Pisa n. 31 Marconi Michele che cadeva a terra dolorante”.

E’ indubbio quindi, dalla dinamica dell’episodio ricavabile dal referto del Quarto ufficiale, che il calciatore Magnus Troest abbia posto in essere la condotta violenta reagendo nei confronti di un avversario che lo “provocava insultando(lo) e spintona(ndolo)” (parti tra parentesi aggiunte in sede di redazione della presente decisione) e che dunque tutto ciò vada ritenuto quale circostanza attenuante degna di considerazione, sicché il reclamo proposto si presta ad essere parzialmente accolto, potendosi affermare la maggiore congruità alla vicenda sopra descritta della sanzione pari a due giornate effettive di gara di squalifica, piuttosto che di tre giornate come è stato stabilito nella decisione del Giudice sportivo qui oggetto di reclamo.

Consegue a quanto sopra che il reclamo proposto dalla Società sportiva Juve Stabia avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Magnus Troest, in seguito all’incontro di calcio di Serie B Pisa Juve Stabia del 28 gennaio 2020, va in parte accolto, ritenendosi più congrua la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul reclamo n. 203/2020, proposto dalla Società sportiva Juve Stabia, lo accoglie in parte e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica, irrogata al calciatore Magnus Troest, da tre a due giornate effettive di gara.

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

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