F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE Ii – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 0073/CSA del 4 ottobre 2019 – (AURORA PRO PATRIA 1919) n. 6/2019 – 2020 Registro Reclami N. 6/2019 REGISTRO RECLAMI. N. 0073/2019 REGISTRO DECISIONI

N. 6/2019 REGISTRO RECLAMI.

N. 0073/2019 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

II SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Dott. Stefano Palazzi Presidente

Avv. Daniele Cantini Componente (relatore)

Avv. Fabio Di Cagno Componente

Dr. Franco Di Mario Rappresentante A.I.A.

 

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 6 del 2019, proposto dalla società Aurora Pro Patria 1919 per la riforma della decisione Giudice Sportivo presso presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 15/Cit del 10 settembre 2019

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 27 settembre 2019 l’Avv. Daniele Cantini; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO E DIRITTO

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Lega Pro, con il Com. Uff. n. 15/DIV del 10.09.2019, in relazione alla gara del Campionato Nazionale Serie C, Girone A, Aurora Pro Patria 1919 s.r.l vs. U.S. Pergolettese 1932 s.r.l. del 08.09.2019, ha inflitto alla Società Aurora Pro Patria 1919 s.r.l la sanzione dell’ammenda di € 5.000,00, con la seguente motivazione: ”perché propri sostenitori due volte durante la gara indirizzavano cori di scherno di discriminazione razziale verso un calciatore della squadra avversaria (r.proc.fed.).”.

La Aurora Pro Patria 1919 s.r.l, con il ricorso introduttivo, ha chiesto, in accoglimento del reclamo, la riduzione della sanzione irrogata al minimo edittale ritenendola sproporzionata rispetto ai fatti contestati, anche in rapporto all’esiguo numero di spettatori che hanno intonato i cori, circa 20, rispetto ai 70 spettatori che occupavano il settore di provenienza dei cori stessi ed in relazione altresì al numero di spettatori presenti allo stadio, circa 1.000.

Inoltre, i cori non avrebbero avuto contenuto ed intento discriminatori ma bensì di “scherno”, sarebbero infatti stati di durata brevissima e percepiti dai soli collaboratori della Procura Federale ma non dalla terna arbitrale.

Alla riunione del 27 settembre 2019 nessuno è comparso per la parte reclamante e quindi il ricorso è stato ritenuto in decisione.

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, ritiene che il ricorso vada respinto per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta.

In considerazione del fatto che l’evento per il quale si procede non è contestato dalla società ricorrente, si tratta quindi di stabilire se la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo alla società Aurora Pro Patria 1919 s.r.l sia adeguata alle espressioni rivolte dai n. 20 sostenitori di detta società all’indirizzo del calciatore della U.S. Pergolettese 1932, Bakayoko Aboubakar, per ben due volte, nel corso della gara disputatasi il giorno 08.09.2019.

Questa Corte considera i cori rivolti da parte della tifoseria dell’Aurora Pro Patria 1919 s.r.l al calciatore di parte avversa (“… oh oh oh, questa banana è per Bakayoko …”) di natura discriminatoria sul piano razziale e pertanto gravemente offensivi e lesivi della dignità di una persona.

Inoltre, la Corte puntualizza che, ai fini della valutazione dei cori, la normativa positiva indica quali parametri da utilizzare la dimensione del fenomeno e la reale percezione dello stesso.

Nel caso che ci riguarda tale ultimo requisito appare assolto, atteso che i predetti cori sono stati percepiti dai due collaboratori della Procura Federale, presenti in due diverse zone dell’impianto sportivo.

Quanto alla dimensione del fenomeno, da una parte, il 30% dei sostenitori dell’Aurora Pro Patria 1919 s.r.l, occupanti il settore dei popolari, evidenziato nel referto dei componenti la Procura Federale, rappresenta un dato rilevante di persone coinvolte nella condotta offensiva per cui è causa. D'altra parte, invece, il numero dei tifosi interessati rispetto al totale che assisteva alla gara consente una valutazione attenuata del fenomeno, con conseguente mancata applicazione delle sanzioni edittali previste dall'art. 28 CGS, come già statuito dal Giudice sportivo nel provvedimento impugnato.

La Corte, tenuto conto di quanto sopra, ritiene, pertanto, congrua la sanzione già inflitta dal Giudice Sportivo e non ritiene che la stessa possa essere ulteriormente ridotta come invocato dalla ricorrente.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale definitivamente pronunciando, respinge il reclamo.

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

 

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