F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE Ii – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 0074/CSA del 9 novembre 2019 – (REGGINA 1914 SRL) n. 68/2019 – 2020 Registro Reclami N. 68/2019 REGISTRO RECLAMI N. 0074/2019 REGISTRO DECISIONI

N. 68/2019 REGISTRO RECLAMI

N. 0074/2019 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

II SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Dott. Stefano Palazzi – Presidente

Avv. Daniele Cantini - Componente relatore

Prof. Paolo Tartaglia – Componente

Dott. Franco Di Mario – Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 68 del 2019, proposto dalla società Reggina 1914 s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Beraldi del Foro di Modena e Fabio Ferrari del Foro di Roma per la riforma della decisione Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 44/DIV del 15.10.2019;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 31.10.2019 l’Avv. Daniele Cantini e uditi gli avvocati;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società Reggina 1914 s.r.l. ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Lega Pro, al proprio Direttore Sportivo, Sig. Massimo Taibi, (cfr. Com. Uff. n. 44/DIV del 15.10.2019), in relazione alla gara del Campionato di Serie C, Reggina 1914 s.r.l. vs. U.S. Catanzaro 1929. Con la predetta sanzione il Giudice Sportivi lo ha inibito a svolgere ogni attività in seno alla FIGC, a ricoprire  cariche federali ed a rappresentare la società nell’ambito federale a tutto il 03 dicembre 2019 con ammenda di € 1.000,00. Il Giudice Sportivo ha così motivato: “a seguito dell’ammonizione entrava sul terreno di gioco proferendo frasi offensive nei confronti dell’arbitro; al rientro negli spogliatoi al termine del primo tempo di gara avvicinava nuovamente l’arbitro proferendo ulteriori frasi offensive. Al termine della gara, nonostante l’espulsione rientrava sul terreno di gioco per esultare. Il suo comportamento ha dato luogo a un generale parapiglia sedato da steward, delegati di l,ega e collaboratori della procura federale (r.A., r.proc. fed., r.c.c., panchina aggiuntiva).”.

La Reggina 1914 s.r.l. con il ricorso introduttivo ha chiesto, in via principale, l’annullamento della sanzione irrogata ed, in via subordinata, la riduzione della stessa.

La società reclamante sostiene l’insussistenza della violazione contestata al Suo dirigente per mancanza assoluta di ogni atteggiamento irriguardoso e/o offensivo nei confronti del direttore di gara. Inoltre, il Sig. Massimo Taibi, al termine della gara, non avrebbe esultato, né, con il suo comportamento avrebbe dato luogo ad alcun parapiglia. Egli, infatti, sarebbe rientrato sul terreno di gioco solo dopo l’uscita dei calciatori, dell’arbitro e dei tecnici, al solo fine di consegnare una maglietta della Reggina ad un bambino disabile.

Alla seduta del 31 ottobre 2019 è comparso il Sig. Massimo Taibi il quale ha confermato quanto esposto nel ricorso introduttivo mentre il difensore della società, Avv. Domenico Beraldi, ha concluso in conformità.

Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso vada respinto per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta.

La ricostruzione degli episodi riportata nel referto arbitrale, nel rapporto del Delegato di Lega e del Collaboratore della Procura Federale non lascia dubbio alcuno sulla dinamica dei fatti, così come descritti e sanzionati dal Giudice Sportivo.

L’arbitro della gara, Sig. Daniele Paterna, raggiunto telefonicamente, ha confermato in toto il suo referto di gara.

In considerazione di quanto sopra, tenuto altresì, conto della fede privilegiata che assiste la refertazione degli ufficiali di gara, ex art. 61 C.G.S., i fatti e le circostanze contestati al Sig. Massimo Taibi devono ritenersi pienamente provati.

Si tratta quindi di valutare se la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al Sig. Massimo Taibi sia corretta e proporzionata rispetto all’intensità delle offese rivolte all’arbitro ed al comportamento dal medesimo tenuto sia alla fine del primo tempo ed al termine della gara.

Questa Corte, sulla base della ricostruzione dei fatti, ritiene che quanto accaduto meriti sicura riprovazione, sia per l’intensità ed offensività delle espressioni formulate nei confronti del direttore di gara, dal Direttore Sportivo della società ricorrente, che nella circostanza ha completamente disatteso i fondamentali doveri di lealtà e compostezza cui è tenuto in primis un dirigente del suo rango in ossequio alla normativa federale.

Il comportamento del Sig. Massimo Taibi di certo, irrispettoso e riprovevole, per l’effettiva lesività delle espressioni usate, avuto riguardo ai precedenti della giurisprudenza federale, deve essere sanzionato con fermezza e le sanzioni irrogate appaiono congrue e perfettamente in linea con la condotta assunta dal dirigente della Reggina 1914 s.r.l..

Va evidenzaito in proposito che il comportamento del predetto ha causato anche momenti di grande tensione che hanno determinato un parapiglia fra più soggetti, con ulteriori pericoli di situazioni potenzialmente rischiose per il mantenimento dell'ordine pubblico.

Infine, va osservato che il TAIBI nel rientrare sul campo dopo l'espulsione, da una parte, non risulta avere rappresentato ad alcuno l'asserito motivo di tale condotta e, dall'altro, non poteva ritenersi certamente l'unico Dirigente idoneo alla consegna dedotta. Di talchè ne consegue la illiceità sanzionata.

Alla luce, pertanto, di quanto precede, l’appello proposto avverso le sanzioni comminate dal Giudice Sportivo dev’essere totalmente respinto.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, sentito l’arbitro, respinge il reclamo n. 68 proposto dalla società Reggina 1914 s.r.l. avverso le sanzioni dell’inibizione sino al 3.12.2019 e dell’ammenda di € 1.000,00 inflitte al Sig. Taibi Massimo seguito gara Reggina/Catanzaro del 12.10.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso  la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 44/DIV del 15.10.2019).

Dispone  la  comunicazione  alle  parti  tramite  i  loro  difensori  con  posta elettronica certificata.

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