F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE Ii – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 0076/CSA dell’8 novembre 2019 – (TERNANA CALCIO SPA) n. 86/2019 – 2020 Registro Reclami N. 86/2019 REGISTRO RECLAMI N. 0076/2019 REGISTRO DECISIONI

 

N. 86/2019 REGISTRO RECLAMI

N. 0076/2019 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

II SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Stefano Palazzi – Presidente

Paolo Tartaglia - Componente - relatore

Fabio Di Cagno – Componente

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 86 del 2019, proposto dalla società TERNANA CALCIO SPA, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Giotti del Foro di Siena e Eduardo Chiacchio del Foro di Napoli per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Calcio Professionistico Serie C di cui al Com. Uff. n. 54 del 29/10/2019;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 8.11.2019 il Prof. Avv. Paolo Tartaglia e udito l’avvocato Giotti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO E DIRITTO

La TERNANA CALCIO SPA ha impugnato la decisione sopra citata con la quale, in riferimento alla gara tra VIBONESE CALCIO SRL e la ricorrente del 27/10/2019, il Giudice Sportivo ha comminato al dirigente della stessa Sig. Luca Leone la inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. a ricoprire cariche federali e ad rappresentare la società nell’ambito federale a tutto il 30 novembre 2019 nonché l’ammenda di € 1.000,00 “per comportamento reiteratamente offensivo verso la terna arbitrale”.

A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere l’annullamento dell’ammenda e la riduzione della inibizione la ricorrente ha dedotto alcuni motivi.

In particolare la ricorrente ha sostenuto che non vi fosse prova della riferibilità all’Arbitro delle parole pronunciate dal Sig. Leone e che non vi fosse reiterazione della condotta.

La Corte rileva che dal referto degli Ufficiali di gara emerge inequivocabilmente il comportamento gravemente offensivo tenuto dal Leone che ha usato espressioni ingiuriose chiaramente riferite ad una decisione dell’Arbitro. Al riguardo risulta irrilevante il fatto che nella decisione del Giudice Sportivo si faccia riferimento alla terna arbitrale nella sua interezza, anziché al solo Direttore di gara.

Essa inoltre, quanto al secondo motivo dedotto dalla ricorrente, rileva che la “reiterazione” a cui fa riferimento il Giudice Sportivo va intesa come pluralità / molteplicità di espressioni offensive.

Di qui la sanzione comminatagli dal Giudice Sportivo che risulta congrua anche in relazione alla qualità di dirigente del tesserato sanzionato.

P.Q.M.

il reclamo n. 86, proposto dalla società TERNANA CALCIO S.P.A. avverso le sanzioni dell’inibizione a tutto il 30.11.2019 e ammenda di € 1.000,00 inflitte al sig. Leone Luca seguito gara Vibonese/Ternana del 28.10.2019 è respinto.

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

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