F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE Ii – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 0087/CSA del 23 novembre 2019 – (A.S. GIANA ERMINIO SRL) n. 96/2019 – 2020 Registro Reclami N. 96/2019-2020 REGISTRO RECLAMI N. 0087/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

N. 96/2019-2020 REGISTRO RECLAMI

N. 0087/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

II SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Stefano Palazzi – Presidente

Roberto Vitanza – Vice Presidente

Salvatore Sica - Componente (relatore)

Carlo Bravi – Rappresentante AIA

 

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 96 del 2019, proposto dalla società A.S. Giana Erminio S.r.l., per  la  riforma  della  decisione  del  Giudice  Sportivo  presso  la  Lega  Italiana  Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n 58/DIV del 5.11.2019;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 14.11.2019 il Prof. Salvatore Sica; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società in epigrafe ha proposto reclamo avverso la delibera menzionata con la quale, in riferimento alla gara tra A.S. Giana Erminio e F.C. Juventus S.p.A. del 3.11.2019, il calciatore Madonna Nicola veniva squalificato per tre giornate effettive; ciò sul presupposto del rapporto arbitrale che riferiva che il predetto aveva afferrato al collo un avversario a gioco fermo e tenuto un atteggiamento irriguardoso verso l’arbitro dopo la notifica del provvedimento di espulsione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che il fatto storico non è smentito nel ricorso, laddove si tende esclusivamente a ridimensionarne la portata, sostenendone la mancanza di attitudine offensiva e violenta, mentre il gesto appare, soprattutto quanto alla circostanza dell’afferrare l’avversario al collo, pienamente coerente con la sanzione irrogata.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale (Sezione Seconda) respinge il reclamo n. 96 proposto dalla società A.S. Giana Erminio S.r.l.

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

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