F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE II – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 120/CSA del 24 novembre 2019 – (CALCIO CATANIA) n. 92/2019 – 2020 Registro Reclami N. 92/2019 REGISTRO RECLAMI N. 120/CSA 2019-2020 REGISTRO DECISIONI

N. 92/2019 REGISTRO RECLAMI

N. 120/CSA 2019-2020 REGISTRO DECISIONI

 

 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

II SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Dott. Stefano Palazzi - Presidente

Dott. Roberto Vitanza - Vice Presidente

Dott. Alfredo Maria Becchetti - Componente relatore

Dott. Carlo Bravi – Rappresentante AIA

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 92 del 2019, proposto dalla società “Calcio Catania” per la riforma della decisione Giudice Sportivo della Lega Italiana Calcio Professionistico, con provvedimento pubblicato sul C.U. N. 54/DIV del 29 ottobre 2019, seguito gara Cata- nia/Bari del 27 ottobre 2019.

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 14 novembre 2019 il Dott. Alfredo Maria Becchetti e udito l’avvocato Eduardo Chiacchio per la reclamante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con l’impugnata decisione, come da C.U. N. 54/DIV del 29 ottobre 2019, il Giudice Spor- tivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A ha irrogato nei confronti della Società Calcio Catania la sanzione dell’ammenda di Euro 3.000,00 seguito gara Catania Bari del 27 ottobre 2019 perché propri sostenitori, più volte durante la gara, intonavano cori in- neggianti ad Antonio Speziale (plurirecidiva, r.proc. fed. r.c.c.)

Con reclamo inviato a mezzo pec in data 6 novembre 2019 la Società Calcio Catania, in persona del suo legale rappresentante sig. Pietro Lo Monaco, contesta l’eccessiva gravosità e spropositatezza della sanzione irrogata.

In particolare il ricorrente pone in evidenza la discordanza tra quanto riportato nel rapporto arbitrale, nel referto dei Collaboratori della Procura Federale e quello del Commissario di Campo nel quale soltanto, come esposto nel ricorso, vi è indicazione della “percezione” dei suddetti cori volendo dimostrare l’inesistenza o la scarsissima percepibilità dei succitati cori.

Chiede pertanto il ricorrente, richiamando precedenti decisioni di questa Corte in ordine a fatti analoghi, in accoglimento del reclamo, l’annullamento della sanzione irrogata o in su- bordine una riduzione della stessa con possibilità di rinvio della decisione alla Procura Fe- derale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte ritiene che quanto risulta dal referto del Delegato di Lega è pienamente attendibile e fonte di prova privilegiata secondo la normativa di settore non assumendo alcuna rile- vanza in senso contrario la circostanza dedotta dalla ricorrente, ovvero che i cori siano stati percepiti dal solo delegato di Lega, atteso che del tutto ragionevolmente si può ritenere che gli altri soggetti istituzionali presenti nel recinto di gioco non abbiano ascoltato i cori in quanto posizionati in altre zone del campo ovvero impegnati nella direzione arbitrale della gara.

Ne consegue, pertanto, che, in base al disposto di cui al comma 3 dell’art. 25 del C.G.S., si deve ascrivere alla Società ricorrente le responsabilità circa l’inneggiamento alla violenza dei cori da parte dei propri sostenitori, non apparendo necessario al riguardo il riscontro di ulteriori fonti probatorie.

Alla luce della gravità dei cori intonati, che invocavano la liberazione di un soggetto autore di un efferato episodio delittuoso, ritiene la Corte che la sanzione irrogata dal Giudice Spor- tivo sia congrua rispetto ai fatti accaduti.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, respinge il reclamo n. 92 del 2019, proposto dalla società Calcio Catania.

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

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