F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE II – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 121/CSA del 7 dicembre 2019 (REGGINA 1914 SRL) n. 57/2019 – 2020 Registro Reclami N. 57/2019 REGISTRO RECLAMI N. 121/2019 REGISTRO DECISIONI

N. 57/2019 REGISTRO RECLAMI

N. 121/2019 REGISTRO DECISIONI

 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

II SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Dott. Stefano Palazzi – Presidente

Prof. Avv. Paolo Tartaglia - Componente relatore

Dott. Roberto Vitanza – Componente

Dott. Carlo Bravi – Rappresentante AIA

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 57 del 2019, proposto dalla Reggina 1914 S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Beraldi e Fabio Ferrari per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 44 del 15.10.2019;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore  nell'udienza  del  giorno  29/11/2019  il  Prof.  Avv.  Paolo  Tartaglia  e  udito l’avvocato Fabio Ferrari per la reclamante;

RITENUTO IN FATTO

La Reggina 1914 S.r.l. ha impugnato la decisione sopra citata con la quale, in riferimento alla gara tra Reggina e Catanzaro del 12/10/2019, ha comminato l’ammenda di € 7.500,00 alla stessa “perché propri sostenitori, numerose volte durante la gara, intonavano cori di discriminazione  territoriale  nei  confronti  della  squadra  avversaria,  approvati  con applausi; gli stessi venivano ripetuti anche dopo gli annunci dissuasori dello speaker, perché persona non identificata ma riconducibile alla società proferiva frasi offensive nei confronti degli avversari (r. proc. fed., r.c.c.)”.

A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere l’annullamento della sanzione la ricorrente ha dedotto alcuni motivi.

In particolare la Reggina ha affermato che il coro intonato dai propri tifosi non è configurabile come ipotesi di discriminazione territoriale in quanto le due squadre della gara si trovano nello stesso territorio e, dunque, che si tratterebbe di una espressione di dileggio campanilistico, dovendosi escludere ad avviso della ricorrente l’applicabilità dell’art. 29 C.G.S.

Inoltre la stessa ha rilevato che detti cori non avrebbero avuto adeguata percezione all’interno dell’impianto sportivo in quanto provenienti da 3.000 tifosi a fronte di un pubblico presente allo stadio di oltre 16.000 e che tali cori sarebbero stati coperti dagli applausi del pubblico. Infine la ricorrente ha invocato la sussistenza nel caso di specie delle esimenti previste dal C.G.S. e consistenti nel fatto che la società ha adottato modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi, ha concretamente cooperato con le Forze dell’ordine e le altre Autorità competenti per l’adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti o discriminatori ed ha immediatamente agito per far cessare i cori come confermato dalla relazione del Sostituto Procuratore Marcello.

Infine la Reggina ha contestato la sanzione comminatale anche con riferimento al comportamento di “persona non identificata ma riconducibile alla società” in quanto a suo avviso la responsabilità oggettiva prevista dal C.G.S. con riferimento alle gesta dei dipendenti e delle persone addette alla società presupporrebbe immancabilmente la precisa identificazione del responsabile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte riunitasi in data 31/10/2019 ha preliminarmente disposto con ordinanza, ritenendo necessario accertare con maggiore puntualità se i due rappresentanti della Procura Federale avessero o meno percepito i predetti cori, di dare incarico alla Procura Federale di riferire al riguardo.

La Procura Federale con lettera dell’11/11/2019 ha precisato che “il sostituto procuratore avv. Gianfranco Marcello e il dott. Walter Moretti designati per il controllo gara… hanno confermato di aver percepito detti cori di matrice territoriale nei tempi e nelle modalità così come precisato nel rapporto gara a suo tempo inviato…” specificando che per mero errore materiale in tale rapporto era stato indicato il nome e cognome del Delegato di Lega.

La Corte, preso atto di quanto riferito dalla Procura Federale, rileva che è indubitabile che la tifoseria della Reggina in numero rilevante abbia reiteratamente intonato cori nel corso della partita, nonostante l’annuncio effettuato durante la stessa dopo il primo episodio, di chiara valenza offensiva, a prescindere dalla loro eventuale catalogazione come cori di discriminazione territoriale e/o etnica.

Quanto alla sanzione riferita a persona non identificata è sufficiente rilevare che la stessa sia stata comunque individuata come riconducibile alla società ricorrente da parte del Sostituto Procuratore.

Essa pertanto ritiene che la sanzione comminata dal Giudice sportivo risulti congrua con riferimento ad entrambi gli episodi contestati alla ricorrente.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, respinge il reclamo proposto dalla società Reggina 1914 S.r.l..

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

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