F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE II – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 122/CSA del 16 dicembre 2019 – (S.S.C. BARI) n. 76/2019 – 2020 Registro Reclami N. 76/2019 REGISTRO RECLAMI N. 122/2019 REGISTRO DECISIONI

N. 76/2019 REGISTRO RECLAMI

N. 122/2019 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

II SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Dott. Stefano Palazzi - Presidente

Dott. Massimiliano Atelli - Componente

Avv. Fabio Di Cagno - Componente relatore

Dotto. Carlo Bravi - Rappresentante AIA

 

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 76 del 2019, proposto dalla società S.S.C. Bari S.p.A.

per  la  riforma  della  decisione  del  Giudice  Sportivo  presso  la  Lega  Italiana  Calcio Professionistico del 24.10.2019 di cui al Com. Uff. n. 50/DIV;

Visto il reclamo e i relativi allegati; Visti tutti gli atti del procedimento;

Relatore nell'udienza del giorno 6.12.2019 l’Avv. Fabio Di Cagno e udito l’Avv. Menichini per la società reclamante;

 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. RITENUTO IN FATTO

Con reclamo inoltrato il 31.10.2019, preceduto da rituale dichiarazione di preannuncio, la società S.S.C. Bari ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Calcio Professionistico (C.U. n. 50/DIV del 24.10.2019) con la quale le è stata inflitta la sanzione dell’ammenda di € 2.000,00 “perché persona non identificata, ma riconducibile alla società, indebitamente presente nel recinto di gioco, rivolgeva una frase offensiva a un calciatore della squadra avversaria”. Episodio occorso, su segnalazione del Commissario di campo, durante lo svolgimento della gara Bari – Catanzaro del 23.10.2019, valevole per il campionato nazionale di serie C.

La reclamante, preliminarmente, eccepisce l’inutilizzabilità, ai fini probatori del rapporto del Commissario di campo, per un duplice ordine di motivi: in primo luogo, per manifesta nullità del documento, in quanto privo di sottoscrizione e, come, tale, non riferibile al suo estensore; in secondo luogo, per avere il funzionario di Lega esorbitato dalle sue prerogative, in quanto limitate, ex art. 68 N.O.I.F., all’andamento delle gare solo in relazione alla loro organizzazione, alle misure di ordine pubblico, al comportamento del pubblico e dei dirigenti delle due squadre.

Nel merito, pur non negando la pronuncia di una frase offensiva da parte di un addetto della società all’indirizzo di un calciatore della compagine avversaria, senza peraltro alcuna intensità vocale (tanto da non essere stata percepita dall’assistente che si trovava nelle immediate vicinanze), contesta invece la presunta presenza indebita sul terreno di gioco di persona non identificata, la quale, viceversa, era facilmente identificabile in quanto inserita nella lista consegnata allo stesso Commissario di Campo ad inizio partita e, proprio per tale verso, trattandosi di uno dei due magazzinieri indicati nella lista medesima, autorizzata alla presenza in campo,.

Conclude pertanto la reclamante in via principale per l’annullamento della sanzione e, in subordine, per la sua riduzione nella misura ritenuta di giustizia.

Il reclamo è stato una prima volta esaminato e discusso nell’udienza del 8.11.2019, all’esito della quale questa Corte Sportiva ha disposto accertamenti, ad opera della Procura Federale, circa la riferibilità del rapporto al Commissario di Campo effettivamente designato e la disponibilità esclusiva, da parte di quest’ultimo, del modello in concreto utilizzato.

La Procura Federale ha trasmesso le risultanze dell’indagine con nota del 26.11.2019, all’esito delle quali il reclamo è stato nuovamente esaminato e discusso nell’udienza del 6.12.2019 e conseguentemente deciso come da dispositivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Dagli accertamenti eseguiti dall’ufficio federale inquirente, è emerso senza ombra di dubbio che il rapporto dell’Avv. Francesco Ronchi relativo alla gara Bari – Catanzaro del 23.10.2019, ancorchè privo di sottoscrizione, è certamente riferibile a costui, quale unico soggetto designato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico a svolgere le funzioni di Commissario di Campo / Delegato di Lega. Ciò si evince dai chiarimenti e dalle dichiarazioni rese dal “designatore” Giorgio Sancricca, e dallo stesso Avv. Ronchi, da cui risulta che quest’ultimo era stato preventivamente indicato quale Commissario di Campo per la suddetta gara e che il rapporto era stato redatto secondo una particolare procedura digitale in base alla quale il documento viene generato solo per la persona del Commissario designato e da questi (e solo da lui) scaricato attraverso l’uso esclusivo e riservato di un identificativo utente e di una password.

Così accertata la indubbia riferibilità del rapporto al Commissario di Campo designato Avv. Francesco Ronchi, non può condividersi la censura della reclamante circa l’inutilizzabilità di tale rapporto, da parte del Giudice Sportivo, ai fini della comminazione della sanzione disciplinare.

Riferisce il Commissario che “al 38 st, persona non identificata ma ascrivibile alla ss Bari, nei pressi della panchina del Bari, rivolgendosi ad un giocatore del Catanzaro presente nel terreno di gioco nei pressi della linea laterale, profferiva la seguente frase. “pezzo di merda”.

Trattasi di refertazione pienamente ammissibile ai sensi dell’ampia previsione di cui all’art. 61, 1° comma, C.G.S., secondo cui i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di Campo e i relativi supplementi fanno piena prova “circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”. Né alcun contrasto appare ravvisabile con l’altrettanto ampia elencazione (da ritenersi comunque non tassativa) delle funzioni attribuite a quest’ultimo dall’art. 68 N.O.I.F., fermo restando che un eventuale contrasto normativo vedrebbe prevalere la disposizione del C.G.S., anche perché sopravvenuta.

Passando al merito, la società riconosce che un proprio magazziniere (del quale tuttavia si astiene dal fornire le generalità) avrebbe apostrofato volgarmente un calciatore della squadra avversaria: sicchè, non appare in alcun modo giustificabile né l’espressione in quanto tale, né la presenza stessa del soggetto nelle immediate vicinanze della linea laterale, tanto da poter costui insultare, senza neppure gridare, un calciatore della squadra avversaria all’interno del terreno di gioco.

Restando dunque confermata la responsabilità della società reclamante, deve tuttavia prendersi atto che il Giudice Sportivo, nel comminare l’ammenda di € 2.000,00, ha imputato ad essa società la presenza “indebita” di una persona sul terreno di gioco, laddove invece lo stesso Commissario di Campo aveva riferito unicamente di “persona non identificata”.

Non essendo dunque ascrivibile alla società anche tale violazione regolamentare, la misura dell’ammenda può essere equamente ridotta ad € 1.500,00.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il reclamo n. 76 proposto dalla società S.S.C. Bari S.p.A. e, per l’effetto, si riduce la sanzione dell’ammenda ad € 1.500,00.

Dispone la comunicazione alla parte con posta elettronica certificata.

 

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