F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE II – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 124/CSA del 28 dicembre 2019 – (CASERTANA F.C.) n. 146/2019 – 2020 Registro Reclami N. 146/2019 REGISTRO RECLAMI N. 124/2019 REGISTRO DECISIONI

 

N. 146/2019 REGISTRO RECLAMI

N. 124/2019 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

II SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Dott. Stefano Palazzi - Presidente

Dott. Roberto Vitanza – Vice Presidente

Avv. Fabio Di Cagno - Componente relatore (videoconferenza)

Dotto. Carlo Bravi - Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 146 del 2019, proposto dalla società Casertana F.C. per  la  riforma  della  decisione  del  Giudice  Sportivo  presso  la  Lega  Italiana  Calcio Professionistico del 3.12.2019 di cui al Com. Uff. n. 78/DIV;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti del procedimento;

Relatore nell'udienza del giorno 20.12.2019 l’Avv. Fabio Di Cagno (videoconferenza) e udito l’Avv. Lilli Stanco in sostituzione dell’Avv. Eduardo Chiacchio per la reclamante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con reclamo inoltrato in data 11.12.2019, preceduto da rituale dichiarazione di preannuncio, la società Casertana F.C. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Calcio Professionistico (C.U. n. 78/DIV del 3.12.2019) con la quale è stata inflitta al sig. Salvatore Violante la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara e l’ammenda di € 1.000,00 “per aver tenuto un comportamento reiteratamente minaccioso ed offensivo nei confronti dell’Arbitro negli spogliatoi durante l’intervallo della gara”. Episodio avvenuto nel corso della gara Casertana – Paganese del 1.12.2019, valevole per il campionato nazionale di serie C, girone C.

La reclamante nega il tenore offensivo o minaccioso delle espressioni profferite dal collaboratore tecnico sig. Violante Salvatore, dovendo le stesse considerarsi al più irriguardose o irrispettose. Nega altresì che il Violante avesse in alcun modo inteso ledere il prestigio e l’onorabilità dell’Arbitro, per essersi egli limitato a mere manifestazioni di dissenso, ancorchè esternate in forma poco ortodossa, rispetto ad alcune decisioni tecniche.

Conclude pertanto per un’equa riduzione della sanzione comminata dal Giudice Sportivo, anche in applicazione dell’istituto della continuazione, per essersi gli addebiti consumati in un unico contesto temporale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo è infondato e deve conseguentemente essere respinto, posto che le argomentazioni difensive della reclamante risultano smentite dal referto arbitrale e dalle concordi relazioni del Delegato di Lega e del rappresentante della Procura Federale.

In particolare, riferisce l’arbitro sig. Giuseppe Collu che il Violante Salvatore, collaboratore tecnico della società Casertana F.C., durante l’intervallo della gara “mi impediva di entrare nel mio spogliatoio urlandomi in modo aggressivo e intimidatorio le seguenti frasi: che cazzo hai fatto? Hai rovinato la partita! Sei un infame! Non c’era il rigore pezzo di merda! Chi cazzo credi di essere, queste cazzate le fai a casa tua”

Risulta dunque evidente che il comportamento del Violante può senz’altro considerarsi tanto offensivo, a fronte delle inequivocabili espressioni profferite, quanto minaccioso, per avere egli impedito all’arbitro, seppure provvisoriamente, di accedere all’interno dello spogliatoio. A ciò si aggiunga che tali gravi espressioni sono state pronunciate mentre il Violante stesso sferrava un pugno alla porta dello spogliatoio (cfr. relazione del collaboratore della Procura Federale),  così  contribuendo  ad  ingenerare  un  clima  di  diffusa  tensione,  sfociato  in manifestazioni violente e minacciose da parte di alcuni tifosi presso la finestra esterna dello spogliatoio (cfr. medesima relazione).

La sanzione così come comminata dal Giudice Sportivo appare pertanto oltremodo congrua, pur tenendosi conto del medesimo contesto temporale nel quale le condotte contestate si sono realizzate.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, respinge il reclamo n. 146 proposto dalla società Casertana F.C..

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