F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE II – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 131/CSA del 7 febbraio 2020 – (VIRTUSVECOMP VERONA S.R.L.) n. 183/2019 – 2020 Registro Reclami N. 183-2019/2020 REGISTRO RECLAMI N. 131-2019/2020REGISTRO DECISIONI

N. 183-2019/2020 REGISTRO RECLAMI

N. 131-2019/2020REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

II SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Stefano Palazzi – Presidente

Roberto Vitanza – V. Presidente (relatore)

Salvatore Sica – Componente

Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.

 

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

Sul reclamo numero di registro 183 del 2020, proposto dalla società Virtusvecomp Verona S.r.l. per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega italiana Calcio Professionistico del 20 gennaio 2020

visto il reclamo e i relativi allegati; visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del 31 gennaio 2020 il dott. Roberto Vitanza, nessuno è comparso per il ricorrente;

 

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO QUANTO SEGUE.

Il Giudice Sportivo presso la Lega italiana Calcio Professionistico con decisione del 20 gennaio 2020 ha sanzionato l’appellante con l’ammenda di euro 500,00 (cinquecento) per il ritardato inizio della gara tra la squadra del Cesena e quella della Virtusvecomp Verona S.R.L del 19 gennaio 2020.

La società Virtusvecomp Verona S.R.L  ha preannunciato, in data 21 gennaio 2020, ricorso in appello.

La stessa ha ricevuto la prescritta documentazione in pari data.

Non risultano depositati, nel previsto termine decadenziale di giorni cinque, i motivi di gravame, per cui l’appello deve dichiararsi inammissibile.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale (Sezione seconda), definitivamente pronunciando sul reclamo n. 183, proposto dal Virtusvecomp Verona S.r.l. lo dichiara inammissibile.

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

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