F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE II – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 158/CSA del 31 gennaio 2020 – (CALC. QUAGLIATA GIACOMO) n. 174/2019 – 2020 Registro Reclami N. 174/2019-2020 REGISTRO RECLAMI N. 158/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

 

N. 174/2019-2020 REGISTRO RECLAMI

N. 158/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

II SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Dott. Stefano Palazzi - Presidente

Avv. Daniele Cantini - Componente relatore

Avv. Fabio Di Cagno – Componente (Teleconferenza)

Dott. Franco Di Mario – Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 174 del 2019-2020, proposto dal calciatore Quagliata Giacomo,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, Lega Pro, di cui al Com. Uff. n. 102 del 14.01.2020;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 24.01.2020 l’Avv. Daniele Cantini e sentito il Dott. Andrea Capua per il reclamante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Il calciatore Giacomo Quagliata della società Pro Vercelli ha proposto reclamo avverso la sanzione a lui inflitta dal Giudice Sportivo presso la F.I.G.C., Lega Italiana Calcio Professionistico – Lega Pro (cfr. Com. Uff. n. 102 del 14.01.2020), in relazione alla gara del Campionato di Serie C, Girone A, Pro Vercelli vs. Lecco del 12.01.2020. Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il reclamante per 3 giornate effettive di gara.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “perché in azione di gioco colpiva con il piede il viso di un calciatore della squadra avversaria provocandogli una ferita con fuoriuscita di sangue che lo costringeva ad abbandonare la gara.”.

Il reclamante con il ricorso introduttivo ha chiesto la riduzione della squalifica nella misura ritenuta più adeguata tenuto conto delle circostanze attenuanti, ed in ogni caso, la rideterminazione della sanzione nel minimo edittale previsto per le condotte gravemente antisportive.

Il calciatore, pur non contestando l’evento per cui è causa, ritiene che la condotta sanzionata non possa essere qualificata come “violenta”, ma bensì “gravemente antisportiva”, trattandosi, nella fattispecie, di un gesto, assolutamente involontario, che sebbene scomposto ed imprudente, mirava a raggiungere il pallone. Ad aggravare le conseguenze dell’intervento avrebbe contribuito anche il movimento del calciatore avversario che, nonostante avesse avuto la percezione dell’intervento dell’avversario con la gamba alta, decideva di colpire di testa la palla che ormai era a breve distanza di gioco.

L’involontarietà dell’intervento è apparsa subito chiara anche a tutti i compagni di squadra del calciatore rimasto ferito che non hanno accennato ad alcuna contestazione e reazione nei confronti dello stesso odierno reclamante, il quale si è subito scusato e sincerato delle sue condizioni del giocatore n. 24 del Lecco.

Parte ricorrente ritiene pertanto la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo eccessiva e sproporzionata per i motivi sopra esposti, trattandosi, nella circostanza di un intervento punibile ai sensi dell’art. 39 C.G.S. (Condotta gravemente antisportiva).

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 24 gennaio 2020, è comparso, per la parte reclamante, il Dott. Andrea Capua, in forza di regolare mandato, il quale dopo aver richiamato ed illustrato i motivi di gravame, ha concluso chiedendo la riduzione della sanzione della squalifica a due giornate effettive di gara.

Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, sentito l’arbitro, ritiene che il ricorso possa essere accolto per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta.

Alla luce di quanto esposto dall’arbitro nel suo referto di gara e di quanto da questi precisato e confermato via telefono, la condotta del reclamante deve considerarsi “gravemente antisportiva”, ex art. 39 C.G.S., perché l’evento lesivo, sebbene scomposto ed imprudente, si è verificato nell’intento di giocare il pallone, che si trovava a distanza di gioco e senza alcuna intenzionalità da parte del calciatore di recare danno all’avversario.

Il comportamento del ricorrente dopo l’evento, che è corso subito a sincerarsi delle condizioni dell’avversario, così come quello dei compagni di squadra del calciatore del Lecco, che non hanno accennato ad alcuna reazione nei suoi confronti, confermano che nella circostanza si è trattato, come già detto, di un fallo, benché imprudente, non intenzionalmente volto ad arrecare danno fisico all’avversario.

L’arbitro ha altresì precisato che il ricorrente ha tenuto una condotta corretta per tutta la gara.

Conseguentemente, la sanzione della squalifica irrogata dal Giudice Sportivo al calciatore Giacomo Quagliata della società Pro Vercelli deve essere adeguata e proporzionata alla gravità della sua condotta e quindi ridotta a due giornate effettive di gara.

Sulla base di quanto precede, l’appello proposto dal calciatore Giacomo Quagliata, avverso la sanzione comminata dal Giudice Sportivo, deve essere accolto.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, sentito l’arbitro, accoglie il reclamo n. 174, proposto dal calciatore Giacomo Quagliata e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi il contributo.

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

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