F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE II – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 177/CSA del 6 dicembre 2019 – (COMO 1907) n. 121/2019 – 2020 Registro Reclami N. 121/2019-2020 REGISTRO RECLAMI N. 177/2019-2020 REGISTRO DECISIONI
N. 121/2019-2020 REGISTRO RECLAMI
N. 177/2019-2020 REGISTRO DECISIONI
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
II SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Stefano Palazzi – Presidente
Roberto Vitanza – V. Presidente (relatore)
Paolo Tartaglia – Componente
Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul reclamo numero di registro 121/CSA del 2019, proposto dalla società Como 1907 per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 67/DIV del 19.11.2019
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza del 29 novembre 2019 il dott. Roberto Vitanza e sentito l’Avv. Izar per la reclamante;
RITENUTO IN FATTO
Il Giudice Sportivo presso la Lega italiana Calcio Professionistico, con decisione del 19 novembre 2019, ha sanzionato il calciatore Luca Miracoli, tesserato con la società l’appellante, con due giornate di squalifica perché, in occasione della gara tra il Como e la Pro Vercelli del 17 novembre 2019, a gioco fermo, spingeva un avversario mettendogli le mani sul viso.
L’appellante ha preannunciato reclamo e nel termine decadenziale ha prodotto i motivi di ricorso in appello, in cui ha sostenuto che l’azione violenta, invero non contestata, deve ricondursi ad una fase di gioco in cui il calciatore sanzionato cercava di riprendere il pallone, volontariamente allontanato da un avversario, per poter riprendere la partita e calciare la punizione assegnata.
Nell’occasione la caduta del giocatore avversario deve imputarsi, principalmente, alle condizioni del campo reso scivoloso dal maltempo, e non già, alla violenza subita. CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritiene la Corte che, in effetti, l’azione sanzionata possa essere esattamente qualifica nell’ambito di una fase concitata della partita e non quale azione violenta, per cui, impregiudicato il negativo giudizio sul comportamento tenuto dal calciatore del Como, ritiene equo ridurre la squalifica irrogata ad una sola giornata.
Si dispone la restituzione della tassa di reclamo.
P.Q.M.
La Corte Sportiva d’Appello Nazionale (Sezione seconda), definitivamente pronunciando sul reclamo n. 121, proposto dalla società Como 1907, lo accoglie e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 1 giornata effettiva di gara.
Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.