F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE II – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 195 CSA del 25 febbraio 2020 (Ternana Calcio S.p.A.) N. 211/2019-2020 REGISTRO RECLAMI N. 0195/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

N. 211/2019-2020 REGISTRO RECLAMI

N. 0195/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

II SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Stefano Palazzi - Presidente

Roberto Vitanza – Vice Presidente

Daniele Cantini - Componente relatore

Carlo Bravi – Rappresentante AIA

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 211 del 2019-2020, proposto dalla società Ternana Calcio S.p.A.,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, Lega Pro, di cui al Com. Uff. n. 115/DIV del 04.02.2020;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 14.02.2020 l’Avv. Daniele Cantini, uditi gli avvocati Fabio Giotti, Eduardo Chiacchio, Giampalo Calò ed Giuseppe Chiacchio per la reclamante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società Ternana Calcio S.p.A., ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio calciatore, Sig. Giuseppe Torromino, dal Giudice Sportivo presso la F.I.G.C., Lega Italiana Calcio Professionistico – Lega Pro (cfr. Com. Uff. n. 115/DIV del 04.02.2020), in relazione alla gara del Campionato di Serie C, Girone C, Ternana vs. Sicula Leonzio del 02.02.2020. Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore per 2 giornate effettive di gara.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “perché al termine della gara rivolgeva ad un assistente arbitrale espressioni offensive (r.A.A., r.proc.fed., r.c.c.).”

La società reclamante con il ricorso introduttivo ha chiesto: in tesi, la riduzione della squalifica comminata ad 1 giornata effettiva di gara ed, in ipotesi, la riduzione della squalifica comminata ad 1 giornata effettiva con commutazione della seconda giornata di squalifica in ammenda.

La società non contesta il fatto che il proprio calciatore abbia proferito la parola “Sei senza palle”, all’indirizzo dell’assistente dell’arbitro, ma contesta quanto riferito, nei rapporti dal collaboratore della Procura Federale e dal Delegato di Lega che, oltre all’epiteto sopra riportato, riferiscono che il calciatore avrebbe proferito nei confronti dello stesso assistente arbitrale la parola “cacasotto”.

La circostanza viene contestata dalla difesa della società ricorrente per il semplice fatto che tale espressione non sarebbe stata percepita dall’assistente e ciò in quanto era indirizzata ad altro soggetto.

Inoltre, per parte ricorrente, non sarebbe comunque ravvisabile nella condotta del proprio tesserato quel comportamento offensivo evidenziato dal Giudice Sportivo nella decisione impugnata.

La sanzione irrogata dal Giudice Sportivo sarebbe comunque eccessiva e sproporzionata per i motivi sopra esposti ed anche per il costante ed univoco orientamento giurisprudenziale in materia.Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 14 febbraio 2020, è comparso, per la parte reclamante, i due difensori, Avv. Fabio Giotti e l’Avv. Eduardo Chiacchio, i quali, dopo aver richiamato ed illustrato i motivi di gravame, hanno concluso chiedendo la riduzione della sanzione o in subordine una rideterminazione.

Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso possa essere parzialmente accolto per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta.

Quanto esposto dall’assistente dell’arbitro nel suo referto risulta confermato dal collaboratore della Procura Federale e dal Delegato di Lega (cfr. rapporti di gara in atti), che hanno altresì riferito che oltre all’epiteto “Sei senza palle”, all’indirizzo dell’assistente sarebbe stata proferita anche la parola “cacasotto”.

Entrambi confermano che le espressioni erano indirizzate, senza dubbio alcuno, nei confronti dell’assistente dell’arbitro.

La condotta tenuta nella circostanza dal tesserato della Ternana Calcio S.p.A. deve essere qualificata come irriguardosa e sanzionata, anche alla luce dei precedenti di questa stessa Corte, con la squalifica per 1 giornata effettiva di gara con ammenda di €2.000,00, trattandosi di espressioni non particolarmente gravi.

Conseguentemente, la sanzione della squalifica irrogata dal Giudice Sportivo al Sig. Giuseppe Torromino deve essere adeguata e proporzionata alla gravità della sua condotta e quindi ridotta a 1 giornata effettiva di gara con ammenda di €2.000,00.

Sulla base di quanto precede, l’appello proposto dalla società reclamante, avverso la sanzione comminata dal Giudice Sportivo, deve essere parzialmente accolto.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, sul reclamo n. 211, proposto dalla società Ternana Calcio S.p.A. è parzialmente accolto e, per l’effetto, ridetermina la sanzione nella squalifica ad 1 giornata effettiva di gara e nell’ammenda di € 2.000,00.

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

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