F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE II – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 202 CSA del 26 febbraio 2020 (A.S. Gubbio 1910 S.r.l.) N. 222/2019-2020 REGISTRO RECLAMI N. 0202/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

N. 222/2019-2020 REGISTRO RECLAMI

N. 0202/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

II SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Stefano Palazzi - Presidente

Roberto Vitanza–Vice Presidente

Fabio Di Cagno - Componente relatore (presente in teleconferenza)

Antonio Cafiero – Rappresentante AIA

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 222 del 2020, proposto dalla società A.S. Gubbio 1910 s.r.l.

per  la  riforma  della  decisione  del  Giudice  Sportivo  presso  la  Lega  Italiana  Calcio Professionistico del 11.2.2020 di cui al Com. Uff. n. 117/DIV;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti del procedimento;

Relatore nell'udienza del giorno 21.2.2020 l’Avv. Fabio Di Cagno (in teleconferenza), nessuno è comparso per la reclamante;

Sentito l’Assistente arbitrale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con reclamo del 18.2.2020, preceduto da rituale dichiarazione di preannuncio, la società A.S. Gubbio 1910 s.r.l. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico (C.U. n. 117/DIV del 11.2.2020) con la quale è stata inflitta al proprio tesserato, allenatore della 1^ squadra, sig. Vincenzo Torrente, la sanzione della squalifica per due gare effettive “per comportamento offensivo verso la terna arbitrale”, così come segnalato dall’assistente dell’arbitro n. 1, nel corso della gara Gubbio – Rimini F.C. del 9.2.2020, valevole per il campionato di Lega Pro. In particolare, si rileva dal referto che “al 50° minuto del secondo tempo ho richiamato l’attenzione dell’arbitro per allontanare l’allenatore della squadra di casa (Gubbio) sig. Torrente Vincenzo, quando a seguito di un fallo fischiato contro la sua squadra da parte del collega manifestava il suo dissenso togliendosi il cappello, lanciandolo a terra, gridando, sbracciandosi in maniera plateale, uscendo dall’area tecnica iniziando ad offendere la terna proferendo le seguenti frasi: ma che cazzo stai facendo, non avete capito un cazzo, ma che cazzo di fallo è? Lo stesso, una volta allontanato, mentre si stava dirigendo verso gli spogliatoi, prendeva a calci e pugni il tunnel di plastica che divideva il recinto di gioco dagli spogliatoi continuando ad offenderci”.

La reclamante, sottolineando la situazione di particolare tensione in cui versavano i protagonisti della gara (50° del 2° tempo) e pur ammettendo la pronuncia delle frasi riportate nel referto, nega che il Torrente avesse scaraventato a terra il cappello o che avesse varcato l’area tecnica, laddove invece aveva inferto dei colpi al tunnel per rabbia e frustrazione, ben lontano dalla terna arbitrale alla quale, difatti, non aveva inteso mancare di rispetto.

In ogni caso, la reclamante sostiene che le frasi pronunciate dal Torrente potevano tutt’al più qualificarsi come colorite e inurbane, certamente prive di alcuna portata offensiva, posto che il termine “cazzo” rientrerebbe ormai nel linguaggio comune: a tale proposito, ritiene di dover richiamare la decisione di un giudice di merito, secondo il quale “l’evoluzione del costume e la progressiva decadenza del lessico adoperato dai consociati dei rapporti interpersonali…ha reso alcune parolacce di uso sempre più frequente, soprattutto negli strati sociali a più bassa scolarizzazione, attenuandone fortemente la portata offensiva con riferimento alla sensibilità dell’uomo medio…”.

Concludendo in via principale per l’annullamento integrale della sanzione, in via subordinata la reclamante ne invoca quantomeno una riduzione, chiedendo riconoscersi al Torrente circostanze attenuanti, quali lo stato di tensione agonistica, la sua encomiabile professionalità di allenatore e la mancanza di precedenti disciplinari.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo è solo parzialmente fondato e deve conseguentemente essere accolto nei limiti di cui al dispositivo.

A parte l’inopportuno richiamo alla la c.d. “progressiva decadenza del lessico” che, lungi dal giustificare comportamenti altrimenti censurabili, denota purtroppo una scarsa considerazione, da parte della reclamante, per i valori positivi che lo sport dovrebbe invece trasmettere (tanto più in ambito professionistico), resta il fatto che il comportamento del Torrente non si è estrinsecato in un mero turpiloquio, bensì in più frasi di critica volgare ed irriverente alle decisioni assunte dall’arbitro, peraltro pronunciate nel contesto di un comportamento scomposto al di fuori dell’area tecnica. Non vi è dubbio pertanto che tale comportamento vada considerato quantomeno irriguardoso nei confronti della terna arbitrale.

Purtuttavia, mentre restano irrilevanti, ai fini dell’attenuazione della sanzione, le circostanze invocate dalla reclamante, non altrettanto può dirsi circa il comportamento addebitato al Torrente in fase di uscita dal terreno di gioco, comportamento che pure ha contribuito a determinare la misura della sanzione.

Sentito l’Assistente arbitrale sig. Orazio Luca Donato, risulterebbe infatti che il Torrente ha inferto un pugno ed un calcio al tunnel di plastica solo per sfogo personale e che le ulteriori frasi sono state da costui pronunciate non già all’indirizzo della terna (peraltro ormai lontana), bensì quali mere imprecazioni prive di diretta portata offensiva.

In siffatto contesto, appare congruo commutare la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo nella squalifica per una sola giornata di gara e nell’ammenda di € 1.500,00.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, sul reclamo n. 222, proposto dalla società A.S. GUBBIO 1910 S.R.L., sentito l’Assistente arbitrale, lo accoglie parzialmente e, per l’effetto, ridetermina la sanzione nella squalifica di 1 giornata effettiva di gara e nell’ammenda di € 1.500,00.

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

 

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