F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE II – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 203 CSA del 26 febbraio 2020 (Sig. Pascolini Giovanni) N. 223/2019-2020 REGISTRO RECLAMI N. 0203/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

N. 223/2019-2020 REGISTRO RECLAMI

N. 0203/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

II SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Stefano Palazzi - Presidente

Roberto Vitanza–Vice Presidente

Fabio Di Cagno - Componente relatore (presente in teleconferenza)

Antonio Cafiero – Rappresentante AIA

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 223 del 2020, proposto dal sig. Pascolini Giovanni

per  la  riforma  della  decisione  del  Giudice  Sportivo  presso  la  Lega  Italiana  Calcio Professionistico del 11.2.2020 di cui al Com. Uff. n. 117/DIV;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti del procedimento;

Relatore nell'udienza del giorno 21.2.2020 l’Avv. Fabio Di Cagno (in teleconferenza); Udito il reclamante;

Sentito l’Assistente arbitrale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con reclamo del 18.2.2020, preceduto da rituale dichiarazione di preannuncio, il sig. Giovanni Pascolini, tesserato per la società A.S. Gubbio 1910 s.r.l. quale tecnico allenatore dei portieri, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico (C.U. n. 117/DIV del 11.2.2020) con la quale gli è stata inflitta la sanzione della squalifica per quattro gare effettive e l’ammenda di € 500,00 “per comportamento reiteratamente offensivo e minaccioso verso la terna arbitrale dopo il termine della gara”, così come segnalato dall’assistente dell’arbitro n. 1, in occasione della gara Gubbio – Rimini

F.C. del 9.2.2020, valevole per il campionato di Lega Pro.

In particolare, si rileva dal referto che al termine della gara, il medico sociale del Gubbio profferiva gravi offese all’indirizzo della terna arbitrale e che“immeditatamente dopo all’ingresso del tunnel degli spogliatoi c’era ad aspettarmi il preparatore dei portieri della squadra di casa (Gubbio) sig. Pascolini Giovanni che rimarcando quanto appena detto dal medico rincarava la dose dicendo: ha ragione, siete dei bastardi pezzi di merda, tocca da portare un bastone per spaccarvelo in testa ed ammazzarvi, bastardi infami”.

Il reclamante, in  via principale,  sostiene che  l’Assistente sarebbe  incorso in  un clamoroso errore di persona in quanto, nel momento in cui la terna avrebbe dovuto trovarsi all’ingresso del tunnel, egli si trovava già all’interno degli spogliatoi, avendo abbandonato il campo in anticipo. Nega pertanto recisamente di aver pronunziato le frasi che gli vengono attribuite e chiede di potersi avvalere, a conferma dell’anzidetta circostanza, della testimonianza proprio del medico sociale dott. Giangiacomo Corbucci e del preparatore atletico prof. Romano Mengoni.

In via subordinata, il reclamante eccepisce l’eccessività della sanzione comminatagli, in considerazione delle condizioni di stress emotivo determinata dalla delicatezza della gara (scontro diretto per non retrocedere) e della mancanza di alcun contatto fisico con l’assistente. Evidenzia inoltre i suoi precedenti di assoluta correttezza sportiva, in quanto mai attinto da alcuna sanzione disciplinare per i comportamenti che gli vengono addebitati.

Conclude pertanto  in via  principale per  l’annullamento della  sanzione e,  in via subordinata, per la riduzione della medesima.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo è solo parzialmente fondato e deve conseguentemente essere accolto nei limiti di cui al dispositivo.

Va premesso che non è in contestazione il fatto che all’indirizzo della terna arbitrale (e in particolare dell’assistente n. 1) siano state profferite espressioni gravemente offensive (e minacciose) da parte di due diversi soggetti, seppure in stretta sequenza: dapprima da parte del medico sociale del Gubbio dott. Corbucci e, immediatamente dopo, da altro soggetto che l’assistente ha identificato nell’allenatore dei portieri sig. Pascolini Giovanni.

Quest’ultimo, tuttavia, nega di aver pronunciato le espressioni che gli vengono addebitate, negando addirittura di essere stato presente allorquando il dott. Corbucci si trovava nel tunnel con la terna arbitrale.

Sta di fatto che, fermo restando il valore di prova privilegiata che deve essere attribuito al referto dell’assistente, su tale identificazione non possono sussistere dubbi, anche a seguito degli ulteriori chiarimenti assunti da questa Corte Sportiva, ascoltando direttamente l’assistente medesimo.

Risulta difatti (anche dal reclamo) che, nell’immediatezza del fatto riferito dall’assistente, con encomiabile prudenza l’arbitro ritenne di dover convocare il Pascolini nel proprio spogliatoio proprio per sincerarsi che, nella confusione che normalmente si determina nei tunnel al rientro delle due squadre negli spogliatoi, non si fosse determinato un qualche errore di persona. Ebbene, già in tale occasione, l’assistente ebbe a confermare senza tentennamenti l’identificazione del Pascolini come l’autore delle frasi che a costui vengono addebitate. Inoltre, ascoltato dalla Corte, l’assistente ha ulteriormente escluso qualsivoglia errore di persona, chiarendo che già in campo, durante la partita, aveva identificato il Pascolini tra i soli due soggetti che sedevano sulla panchina aggiuntiva.

In un quadro siffatto, appare superflua la prova testimoniale invocata dalla reclamante, trattandosi peraltro di soggetti entrambi tesserati per l’A.S. Gubbio, uno dei quali (il dott. Corbucci) sanzionato per il suo comportamento mantenuto nel medesimo contesto. A tale proposito, non si può non sottolineare come esso dott. Corbucci, trovandosi vicino all’assistente, avrebbe potuto (e dovuto) facilmente scagionare il Pascolini, indicando l’autore effettivo delle frasi incriminate (che, si ripete, non si nega siano state pronunciate).

Tale inspiegabile reticenza non può che confermare l’inconsistenza del motivo principale di reclamo.

Quanto alla misura della sanzione, deve condividersi il rilievo del reclamante circa la previsione dell’art. 36, 1° comma, C.G.S., la cui lett. a) punisce con la sanzione minima della squalifica per due giornate il comportamento ingiurioso o irriguardoso nei confronti degli ufficiali di gara, laddove invece la lett. b) della stessa norma prevede la sanzione minima di quattro giornate solo ove tale comportamento si concretizzi anche in un contatto fisico.

Ferma restando, dunque, la previsione di cui alla lett. a), si rileva tuttavia che il comportamento del Pascolini, oltre che ingiurioso e irriguardoso, si è contraddistinto anche per gravi minacce rivolte al 1° assistente, circostanza questa che, in assenza di alcuna valida attenuante, legittima la sanzione, comunque più contenuta rispetto a quella irrogata del Giudice Sportivo, della squalifica per tre giornate effettive di gara.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, sul reclamo n. 223, proposto dal sig. PASCOLINI GIOVANNI, sentito l’Assistente arbitrale, lo accoglie parzialmente e, per l’effetto, riduce la sanzione alla sola squalifica di 3 giornate effettive di gara.

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

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