F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE II – 2019/2020 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 211 CSA del 03.03.2020 (Calc. Soddimo Danilo) N. 218/2019-2020 REGISTRO RECLAMI N. 0211/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

N. 218/2019-2020 REGISTRO RECLAMI

N. 0211/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

II SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Stefano Palazzi - Presidente

Roberto Vitanza – Vice Presidente

Nicolò Schillaci - Componente (relatore)

Antonio Cafiero – Rappresentante A.I.A.

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 218 del 2020, proposto dal calciatore Soddimo Danilo,

per  la  riforma  della  decisione  Giudice  Sportivo  presso  la  Lega  Nazionale Professionisti Serie B - di cui al Com. Uff. n. 92 dell’11.02.2020;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 21 febbraio 2020 l’Avv. Nicolò Schillaci e uditi l’avvocato Federico Menichini, in sostituzione dell’avvocato Mattia Grassani, giusta delega, e il calciatore Danilo Soddimo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Il calciatore Soddimo Danilo ha proposto appello avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo lo ha sanzionato con la squalifica per tre gare effettive “per avere, al 41° del secondo tempo, calpestato volontariamente il polpaccio di un avversario che si trovava a terra”.

Attraverso i motivi di gravame, presentati nei modi e termini di regolamento, il Soddimo chiedeva a questa Corte la riduzione della squalifica a una sola giornata e, in via subordinata, la riduzione a due giornate con commutazione del turno di squalifica annullato con una sanzione pecuniaria, nella misura ritenuta di giustizia.

A supporto di tale richiesta, il reclamante ha evidenziato che la sua condotta non poteva essere considerata violenta ma semmai antisportiva o, al più, gravemente antisportiva, avvenuta durante un contrasto accidentale di gioco, tanto da indurlo a depositare supporto video relativo all’espulsione.

Il Soddimo, infine, evidenziava che il calciatore avversario non aveva subito alcuna conseguenza fisica.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Preliminarmente, la Corte dichiara inammissibile la produzione del video ai sensi del combinato disposto degli artt. 58, comma 1, e 61 del CGS, in quanto la fattispecie in esame non rientra tra le ipotesi espressamente disciplinate nelle quali gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare riprese televisive come mezzo di prova.

Nel merito la Corte, esaminati gli atti, rileva che il comportamento di cui si è reso colpevole il Soddimo è esattamente e chiaramente descritto nel referto arbitrale, atto la cui fidefacienza non può in alcun modo essere scalfita. Nello stesso si legge, infatti, che “il Soddimo con il pallone in gioco senza alcuna volontà di giocare lo stesso, calpestava, non con particolare violenza, ma volontariamente il polpaccio di un avversario che precedentemente era finito a terra”.

Sul punto, il ricorso, pertanto, non merita accoglimento.

Inoltre è bene evidenziare che la natura indiscutibilmente violenta della condotta commessa ai danni del calciatore avversario non può poi ritenersi in alcun modo alleviata dall’assenza di postumi fisici, costituendone invece la presenza un’aggravante.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, sul reclamo n. 218 proposto dal calciatore Soddimo Danilo lo respinge.

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

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