F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 0063/CSA del 15 novembre 2019 – (SSD AUDACE CANNARA) n. 82/2019 – 2020 Registro Reclami N. 82/2019 REGISTRO RECLAMI N. 0063/2019 REGISTRO DECISIONI
N. 82/2019 REGISTRO RECLAMI
N. 0063/2019 REGISTRO DECISIONI
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Avv Italo Pappa – Presidente
Avv. Nicolò Schillaci - Componente relatore
Dott. Stefano Toschei – Componente
Dott. Carlo Bravi – Rappresentante AIA
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero di registro 82 del 2019, proposto dalla società A.S.D. AUDACE CANNARA rappresentata dal legale rappresentante pro-tempore, Sig. Alessandro Baldacci, avverso la squalifica per tre giornate effettive di gara inflitta al calciatore TRENTINI Luca seguito gara Campionato Nazionale Juniores CANNARA – SPORTING CLUB TRIESTINA del 19.10.2019 per la riforma della decisione Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n. 18 del 23.10.2019
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 7 novembre 2019 l’Avv. Nicolò Schillaci;
RITENUTO IN FATTO
La A.S.D. CANNARA ha proposto appello avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale ha inflitto al calciatore TRENTINI Luca la
squalifica per tre gare effettive “per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con uno schiaffo al volto”.
La società ricorrente, attraverso gli scritti difensivi, chiedeva a questa Corte la riduzione della squalifica.
La società appellante, essenzialmente, pur non contestando i fatti, motivava tale richiesta rilevando che il comportamento tenuto dal proprio proprio calciatore nei confronti dell’avversario era da considerarsi come un gesto di reazione ad un pestone ricevuto da parte dello stesso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il reclamo non può essere accolto.
Il comportamento posto in essere dal calciatore Trentini che si è esaurito in una condotta violenta ai danni di un calciatore avversario (schiaffo al volto) integra la fattispecie di cui all’art. 9 del CGS.
Congrua appare, pertanto, la sanzione irrogata dal Giudice di prime cure.
P.Q.M.
La Corte Sportiva d’Appello Nazionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, respinge.
Dispone incamerarsi il contributo.
Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.