F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 0067/CSA del 14 novembre 2019 – (USD LAVAGNESE 1919) n. 95/2019 – 2020 Registro Reclami N. 95/2019 REGISTRO RECLAMI N. 0067/2019 REGISTRO DECISIONI

N. 95/2019 REGISTRO RECLAMI

N. 0067/2019 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Avv. Italo Pappa – Presidente

Avv. Salvatore Lo Giudice – Vice Presidente

Avv. Paolo Del Vecchio - Componente (relatore)

Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 95 della società U.S.D. Lavagnese 1919 avverso la punizione sportiva della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al sig. Nucera Giovanni a seguito della gara del Campionato Nazionale di Serie D, girone A - 2019/2020, 9.a giornata del girone di andata, Lavagnese 1919/Caronnese S.S.D. A.R.L. del 27.10.2019 per la riforma della delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 46 del 30.10.2019

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 7.11.2019 l’avv. Paolo Del Vecchio; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Il Giudice Sportivo decideva di sanzionare con la squalifica per 2 giornate effettive di gara il sig. Nucera Giovanni, allenatore della società U.S.D. Lavagnese 1919 a seguito della condotta tenuta nella partita del Campionato Nazionale di Serie D, girone A - 2019/2020, 9.a giornata del girone di andata, Lavagnese 1919/Caronnese S.S.D. A.R.L. disputata in data 27.10.2019, e segnatamente per avere quest'ultimo, al termine della gara, rivolto espressioni irriguardose all'indirizzo del Direttore di Gara (Com. Uff. n. 46 del 30.10.2019). Infatti, come riportato nel referto arbitrale, il sig. Lavagna ha ripetuto più volte nei confronti dell'arbitro le seguenti espressioni irriguardose "complimenti, abbiamo perso grazie a te, sei un incompetente". Avverso tale decisione, proponeva tempestivo reclamo la prefata Società U.S.D. Lavagnese 1919, rilevando in fatto, un  diverso  svolgimento degli eventi,  in quanto  -  secondo  la reclamante - l'arbitro avrebbe frainteso le espressioni irriguardose dell'allenatore Giovanni Nucera che erano indirizzate non al direttore di gara, ma a colleghi dirigenti.

Il reclamo proposto dalla Società U.S.D. Lavagnese è fondato e va, pertanto, accolto per le seguenti considerazioni in

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte, in primo luogo, precisa che ai fini della decisione non si può che muovere dalla disposizione di cui all'art. 21, comma 2, C.G.S. allorché si prevede, per tutti i tesserati, senza distinzione alcuna di ruolo, la sanzione della squalifica "per una o più giornate di gara" ove vi sia stata una violazione delle norme federali.

Nel caso di specie, la Corte riconosce l'eccessiva gravosità e severità della sanzione inflitta al sig. Nucera, ritenendo che dalla dinamica dell'episodio e dall'analisi dell'effettivo succedersi degli eventi sia possibile desumere come il sig. Nucera, pur essendosi reso autore di un comportamento sicuramente stigmatizzabile sul piano giuridico-sportivo, non meriti un trattamento punitivo tanto afflittivo.

Infatti, all'allenatore di cui trattasi deve essere imputata una espressione inopportuna, nemmeno ingiuriosa od offensiva, ma meramente irriguardosa, senza un particolare intento lesivo del prestigio dell'arbitro.

L'atteggiamento ascrivibile al tecnico in questione può e deve essere qualificato, quindi, come meramente irriguardoso e/o irrispettoso, essendosi concretato in semplice manifestazione di protesta e di dissenso, pur innegabilmente scomposta, per ragioni tecnico-disciplinari non condivise.

Inoltre, occorre anche considerare la sussistenza dell’attenuante data dalla tensione della gara. Dunque, pur dovendo il comportamento dell'allenatore in questione essere stigmatizzato con fermezza ed essendo meritevole di censura e sanzione, quanto alla determinazione ed alla concreta graduazione  della  misura  sanzionatoria  occorre  tenere  presente  il contesto  di sostanziale unicità di tempo e di luogo della condotta del medesimo, nonché il momento di concitazione agonistica in cui l'allenatore ha pronunciato l'espressione oggetto di censura. Pertanto,  il  Collegio  ritiene  che  la  valorizzazione  delle  predette  circostanze  attenuanti consenta una riduzione della sanzione, come appare equo, da due ad una giornata effettiva di gara.

P.Q.M.

il reclamo n. 95, proposto dalla società U.S.D. LAVAGNESE 1919 avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al sig. Nucera Giovanni a seguito della gara Lavagnese 1919/Caronnese S.S.D. A.R.L. del 27.10.2019 è accolto e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica ad 1 giornata effettiva di gara. Dispone restituirsi il contributo.

 

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