F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 0070/CSA del 6 dicembre 2019 – (US TOLENTINO 1919) n. 126/2019 – 2020 Registro Reclami N. 126/2019 REGISTRO RECLAMI N. 0070/2019 REGISTRO DECISIONI

N. 126/2019 REGISTRO RECLAMI

N. 0070/2019 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Avv. Italo Pappa – Presidente

Avv. Daniele Cantini - Componente relatore videoconferenza

Avv. Massimiliano Atelli – Componente

Dott. Franco Granato – Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 126 del 2019, proposto dalla società U.S. Tolentino 1919 S.S.D., per  la  riforma  della  decisione  Giudice  Sportivo  presso  la  Lega  Italiana  Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 53 del 20.11.2019;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 28.11.2019 l’Avv. Daniele Cantini; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società U.S. Tolentino 1919 S.S.D. ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo presso la F.I.G.C., Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, al proprio dirigente addetto all’arbitro, Sig. Marco Romagnoli (cfr. Com. Uff. n. 53 del 20.11.2019), in relazione alla gara del Campionato di Serie D, Girone F, U.S. Tolentino 1919

S.S.D vs. ASD Polisportiva Olympia Agnonese. Con la predetta sanzione il Giudice Sportivo lo ha inibito a svolgere ogni attività fino al 04.12.2019.

Il Giudice Sportivo ha così motivato: “Per avere, al termine della gara, rivolto espressioni ingiuriose all’indirizzo dell’ Arbitro.”.

La U.S. Tolentino 1919 S.S.D con il ricorso introduttivo ha chiesto l’annullamento della sanzione irrogata od, in subordine, la riduzione della stessa nella misura di Giustizia.

La società reclamante sostiene l’insussistenza della violazione contestata al Suo dirigente perché questi non avrebbe rivolto all’arbitro espressione alcuna.

Alla seduta del 28 novembre 2019 è comparso il difensore del reclamante il quale, dopo aver illustrato i motivi di gravame, ha concluso in conformità.

Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso vada respinto per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta. La ricostruzione dell’episodio riportata nel rapporto redatto dall’arbitro non lascia dubbio alcuno sulla dinamica dei fatti, così come descritti e sanzionati dal Giudice Sportivo.

In considerazione di quanto sopra i fatti e le circostanze contestati al Sig. Marco Romagnoli devono ritenersi quindi pienamente provati.

Si tratta, nello specifico, di valutare se la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al Sig. Romagnoli sia corretta e proporzionata rispetto al comportamento tenuto dal Dirigente, a fine gara.

Questa Corte, sulla base della ricostruzione dei fatti, reputa il comportamento del Dirigente Addetto all’arbitro della Società U.S. Tolentino 1919, Sig. Marco Romagnoli, particolarmente grave e biasimevole, che va al di là di ogni principio di lealtà e correttezza, e come tale va sanzionato con fermezza senza possibilità alcuna di dare ingresso a circostanze attenuanti.   La sanzione irrogata dal Giudice Sportivo appare, pertanto, congrua e perfettamente in linea con la condotta tenuta nella circostanza dal dirigente della U.S. Tolentino 1919 e non permette a questa Corte di accogliere la domanda di parte reclamante che, quindi, viene respinta.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando respinge il reclamo n. 126, proposto dalla società U.S. TOLENTINO 1919 S.S.D. avverso la sanzione dell’inibizione fino al 04.12.2019 inflitta al Sig. Romagnoli Marco seguito gara Tolentino/Olympia Agnonese del 17.11.2019 è respinto.

Dispone incamerarsi il contributo

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

 

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