F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 0071/CSA del 6 dicembre 2019 – (US TOLENTINO 1919) n. 127/2019 – 2020 Registro Reclami N. 127/2019 REGISTRO RECLAMI N. 0071/2019 REGISTRO DECISIONI

N. 127/2019 REGISTRO RECLAMI

N. 0071/2019 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Avv. Italo Pappa – Presidente

Avv. Daniele Cantini - Componente relatore videoconferenza

Avv. Massimiliano Atelli – Componente

Dott. Franco Granato – Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 127 del 2019, proposto dalla società U.S. Tolentino 1919 S.S.D., per  la  riforma  della  decisione  Giudice  Sportivo  presso  la  Lega  Italiana  Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 53 del 20.11.2019;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 28.11.2019 l’Avv. Daniele Cantini;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società U.S. Tolentino 1919 S.S.D. ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo presso la F.I.G.C., Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, al proprio allenatore, Sig. Andrea Mosconi (cfr. Com. Uff. n. 53 del 20.11.2019), in relazione alla gara del Campionato di Serie D, Girone F, U.S. Tolentino 1919 S.S.D vs. ASD Polisportiva Olympia Agnonese. Con la predetta sanzione il Giudice Sportivo l’ha squalificato per 6 giornate effettive di gara.

Il Giudice Sportivo ha così motivato: “Per avere, al termine della gara, dopo essersi avvicinato con fare aggressivo e minaccioso, spintonato l’Arbitro ponendogli le mani sulla spalla sinistra. Al contempo urlava all’indirizzo del medesimo Direttore di gara,  espressione ingiuriosa.”.

La U.S. Tolentino 1919 S.S.D con il ricorso introduttivo ha chiesto la riduzione della stessa nella misura di Giustizia.

La società reclamante sostiene l’insussistenza della violazione contestata al Suo allenatore, in quanto quest’ultimo non si sarebbe avvicinato all’arbitro con fare aggressivo e minaccioso e non lo avrebbe spintonato ma gli avrebbe solo appoggiato la mano sulla spalla per richiamare la sua attenzione. Per quanto riguarda invece l’espressione rivolta al direttore di gara questa non sarebbe stata ingiuriosa nonostante nella circostanza il Sig. Mosconi abbia usato modi e toni plateali ed urlato, in preda alla frustrazione per la mancata concessione di un calcio di rigore.

La società conclude chiedendo una sanzione proporzionata al comportamento tenuto dal proprio tesserato nella circostanza poco sopra esposta.

Alla seduta del 28 novembre 2019 è comparso il sanzionato il quale ha dichiarato di non aver mai proferito le parole riportate nel rapporto dell’arbitro e di non averlo spintonato.

Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso vada accolto per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta. La ricostruzione dell’episodio riportata nel rapporto redatto dall’arbitro non lascia dubbio alcuno sulla dinamica dei fatti, così come descritti e sanzionati dal Giudice Sportivo.

In considerazione di quanto sopra i fatti e le circostanze contestati al Sig. Andrea Mosconi devono ritenersi quindi pienamente provati.

Si tratta, nello specifico, di valutare se la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al Sig. Mosconi sia corretta e proporzionata rispetto al comportamento tenuto dall’allenatore, al termine della gara.

Questa Corte, sulla base della ricostruzione dei fatti, reputa il comportamento dell’allenatore della Società U.S. Tolentino 1919, Sig. Andrea Mosconi, biasimevole e, come tale, meritevole di censura e sanzione.

La sanzione irrogata dal Giudice Sportivo non appare però a questa Corte correttamente determinata rispetto alla portata complessiva della condotta tenuta, nel caso di specie, dall’allenatore della società reclamante e ritiene di ridurla a 4 giornate effettive di gara.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando accoglie il reclamo n. 127, proposto dalla società U.S. TOLENTINO 1919 S.S.D. avverso la sanzione della squalifica di 6 giornate effettive di gara inflitta al Sig. Mosconi Andrea seguito gara Tolentino/Olympia Agnonese del 17.11.2019 è accolto, e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 4 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi il contributo.

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

 

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