F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 0083/CSA del 20 gennaio 2020 – (FOLIGNO CALCIO SSD) n. 164/2019 – 2020 Registro Reclami N. 164/2019-2020 REGISTRO RECLAMI N. 83/2019- 2020 REGISTRO DECISIONI
N. 164/2019-2020 REGISTRO RECLAMI
N. 83/2019- 2020 REGISTRO DECISIONI
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Italo Pappa – Presidente
Massimiliano Atelli - Componente relatore
Daniela Morgante – Componente
Carlo Bravi – Rappresentante AIA
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero di registro 160 del 2020, proposto dal FOLIGNO CALCIO SSD a RL, a firma del suo presidente;
per la riforma della decisione Giudice Sportivo presso la Lega nazionale Dilettanti – Dipartimento interregionale, di cui al Com. Uff. n. 73 del 23.12.2019;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 10.1.2020 l’Avv. Atelli, e uditi gli avvocati; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Con decisione del Giudice Sportivo presso la Lega nazionale Dilettanti – Dipartimento interregionale, di cui al Com. Uff. n. 73 del 23.12.2019, in relazione alla gara Pomezia-Foligno del campionato nazionale serie D, giocata in data 22.12.2019, veniva inflitta al FOLIGNO CALCIO SSD a RL la sanzione dell’ammenda per 1.200,00 euro, per indebita presenza sul terreno di gioco di persone non identificate né autorizzate al termine della gara, una delle quali, non iscritta in distinta, rivolgeva espressioni irriguardose e intimidatorie all’indirizzo del Direttore di gara, al contempo ostacolandone l’uscita dal terreno di gioco sino al fattivo intervento di un dirigente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sanzione comminata appare a questa Corte, considerato ogni aspetto, proporzionata alla gravità del comportamento imputabile al dirigente Michele Cuccagna, direttore sportivo della reclamante, per come tenuto in concreto nel caso di specie.
Né, per vero, sono ravvisabili incongruenze nel C.U., atteso che il Cuccagna (come del resto ammesso dagli scritti defensionali) era proprio una delle persone indebitamente presenti sul terreno di gioco a fine gara e ha rivolto le espressioni, certamente irriguardose e intimidatorie, in contestazione, ostacolando per giunta l’uscita dal campo del direttore di gara.
Il reclamo va dunque rigettato.
P.Q.M.
il reclamo n. 164, proposto dalla società FOLIGNO CALCIO S.S.D. a R.L. avverso la sanzione dell’ammenda di € 1.200,00 inflitta alla reclamante seguito gara Pomezia Calcio/Foligno del 22.12.2019, è respinto.
Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.
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