F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – Sezione III – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0084/CSA del 28 gennaio 2020 n. 167/2019-2020 Registro Reclami (S.S.D. A.R.L. WOMEN LECCE) N. 0167/2019-2020 REGISTRO RECLAMI N. 0084/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

N. 0167/2019-2020 REGISTRO RECLAMI

N. 0084/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Italo Pappa – Presidente

Salvatore Lo Giudice – Vice Presidente relatore

Stefano Agamennone - Componente

Carlo Bravi – Rappresentante AIA

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 0167 del 9.1.2020, proposto dalla società SSD a r.l. WOMEN LECCE, rappresentata e difesa dall’Amministratore Unico e legale rapp.te sig.ra Anna Adele Piliego per la riforma della decisione Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque di cui al Com. Uff. n. 43 del 8.1.2020;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 16.1.2020 l’avv. Salvatore Lo Giudice; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con atto del 9.1.2020 la Società SSD a r.l. WOMEN LECCE, preannunciava la proposizione di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile (C.U. n. 43 del 08.01.2020) con la quale, a seguito della gara Women Lecce/Roma XIV Decimoquarto, disputatasi in data 05.01.2020, era stata inflitta, a carico della Società la sanzione dell’ammenda di euro 100,00.

A seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, la Società faceva pervenire, tempestivamente, i motivi di reclamo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte ritiene che il reclamo sia fondato.

Ed infatti, considerata la regolare omologazione dell’impianto sportivo de quo, presupposto indefettibile per l’iscrizione al campionato di competenza, nessuna violazione, a giudizio della Corte, può essere rimproverata alla Società ospitante l’incontro.

La rilevata (e sanzionata) “mancanza di ambiente riscaldato nello spogliatoio riservato alla terna arbitrale”, non risulta tipizzata in alcuna fattispecie rilevante per l’Ordinamento Sportivo che a norma dell’art. 31 del Regolamento Lega Nazionale Dilettanti prevede, genericamente, soltanto l’obbligo di locali decorosi, convenientemente attrezzati ed adeguatamente protetti.

Ne consegue, l’accoglimento del reclamo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, sul reclamo, proposto dalla società SSD A.R.L. WOMEN LECCE lo accoglie, e, per l’effetto annulla la sanzione inflitta. Dispone restituirsi il contributo.

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

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