F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 0088/CSA del 24 novembre 2019 – (A.S.D. CITTA’ DI ANAGNI CALCIO) n. 101/2019 – 2020 Registro Reclami N. 101/2019 REGISTRO RECLAMI N. 0088/2019 REGISTRO DECISIONI

 

N. 101/2019 REGISTRO RECLAMI

N. 0088/2019 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Italo Pappa - Presidente

Salvatore Sica - Componente relatore

Andrea Lepore - Componente

Carlo Bravi – Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 101 del 2019, proposto dalla società A.S.D. Città di Anagni Calcio, per  la  riforma  della  decisione  del  sostituto  Giudice  Sportivo  presso  il  Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n 22 del 6.11.2019;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 14.11. 2019 il Prof. Salvatore Sica; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società in epigrafe ha proposto reclamo avverso la delibera menzionata con la quale, in riferimento alla gara tra A.S.D. Città di Anagni e A.S.D. Pomezia Calcio 1957 del 2.11.2019, il calciatore Foglietta Giorgio veniva squalificato per cinque giornate effettive; ciò sul presupposto del rapporto arbitrale che riferiva di un comportamento del Foglietta sostanzialmente di protesta e irriguardoso, tenuto in campo all’atto della notifica del provvedimento disciplinare e ripetuto mentre si trovava in tribuna dopo l’espulsione ed al termine della partita.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che il fatto storico non è smentito nel ricorso, ma, giustamente la società ricorrente lamenta che non può trovare applicazione l’art. 9, comma 1, lett. E) C.G.S., il solo che legittima una squalifica superiore a quattro giornate, che ha come presupposto una condotta violenta e di particolare gravità; laddove nel caso in esame, pur essendo deplorevole e censurabile il comportamento dell’atleta in questione, non pare connotato dai requisiti prescritti dalla norma. Sicché, in accoglimento del reclamo, pare plausibile la riduzione della squalifica comminata sotto la soglia prevista nel citato art.9;

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale (Sezione Terza), accoglie il reclamo come sopra proposto dalla società A.S.D. Città di Anagni Calcio e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 3 giornate effettive di gara.

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

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