F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 0088/CSA del 24 novembre 2019 – (A.S.D. CITTA’ DI ANAGNI CALCIO) n. 101/2019 – 2020 Registro Reclami N. 101/2019 REGISTRO RECLAMI N. 0088/2019 REGISTRO DECISIONI
N. 101/2019 REGISTRO RECLAMI
N. 0088/2019 REGISTRO DECISIONI
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Italo Pappa - Presidente
Salvatore Sica - Componente relatore
Andrea Lepore - Componente
Carlo Bravi – Rappresentante AIA
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero di registro 101 del 2019, proposto dalla società A.S.D. Città di Anagni Calcio, per la riforma della decisione del sostituto Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n 22 del 6.11.2019;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 14.11. 2019 il Prof. Salvatore Sica; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società in epigrafe ha proposto reclamo avverso la delibera menzionata con la quale, in riferimento alla gara tra A.S.D. Città di Anagni e A.S.D. Pomezia Calcio 1957 del 2.11.2019, il calciatore Foglietta Giorgio veniva squalificato per cinque giornate effettive; ciò sul presupposto del rapporto arbitrale che riferiva di un comportamento del Foglietta sostanzialmente di protesta e irriguardoso, tenuto in campo all’atto della notifica del provvedimento disciplinare e ripetuto mentre si trovava in tribuna dopo l’espulsione ed al termine della partita.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Che il fatto storico non è smentito nel ricorso, ma, giustamente la società ricorrente lamenta che non può trovare applicazione l’art. 9, comma 1, lett. E) C.G.S., il solo che legittima una squalifica superiore a quattro giornate, che ha come presupposto una condotta violenta e di particolare gravità; laddove nel caso in esame, pur essendo deplorevole e censurabile il comportamento dell’atleta in questione, non pare connotato dai requisiti prescritti dalla norma. Sicché, in accoglimento del reclamo, pare plausibile la riduzione della squalifica comminata sotto la soglia prevista nel citato art.9;
P.Q.M.
La Corte Sportiva d’Appello Nazionale (Sezione Terza), accoglie il reclamo come sopra proposto dalla società A.S.D. Città di Anagni Calcio e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 3 giornate effettive di gara.
Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.
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