F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 0093/CSA del 30 novembre 2019 – (A.S.D. CALCIO BIANCAVILLA 1990) n. 116/2019 – 2020 Registro Reclami N. 116/2019 REGISTRO RECLAMI N. 0093/2019 REGISTRO DECISIONI
N. 116/2019 REGISTRO RECLAMI
N. 0093/2019 REGISTRO DECISIONI
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Avv. Italo Pappa - Presidente
Avv. Vincenzo Fortino - Componente relatore
Prof. Vincenzo Fortunato - Componente
Dott. Franco Granato – Rappresentante AIA
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero di registro 116 del 2019, proposto dalla società ASD Calcio Biancavilla 1990, rappresentato e difeso dal Presidente Sig. Ventura Salvatore per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale Roma di cui al Com. Uff. n. 51 del 13.11.2019;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 22 novembre 2019 l’avv. Vincenzo Fortino e sentito telefonicamente l’arbitro;
RITENUTO IN FATTO
In data 10 Novembre 2019 si svolgeva la gara ASD Calcio Biancavilla 1990 – Acireale del campionato Nazionale Serie D girone H. Al 9’ del secondo tempo il direttore di gara provvedeva all’espulsione del suddetto giocatore Guerci Simone unitamente al giocatore n. 11 dell’Acireale “ perché a gioco fermo si mettevano le mani al collo spingendosi e strattonandosi fino a cadere a terra…”.
Il Giudice sportivo con la decisione di cui al Com. Uff. n. 51 del 13.11.2019 disponeva la squalifica per tre gare effettive del giocatore Guerci Simone.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte, dopo aver sentito l’ulteriore chiarimento telefonico da parte dell’arbitro, ritenendo che le motivazioni di cui al reclamo sopra richiamato non comportano ulteriori elementi tali da poter riformare la decisione del Giudice di prime cure anche rispetto alla congruità della sanzione inflitta
P.Q.M.
La Corte Sportiva d’Appello Nazionale (Sezione Terza), sentito l’arbitro, definitivamente pronunciando, respinge il reclamo della società A.S.D. Calcio Biancavilla 1990.
Dispone l’incameramento della relativa tassa.
Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.
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