F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 0096/CSA del 15 dicembre 2019 – (A.S.D. BERGAMO CALCIO A 5 LA TORRE/A.S.D. ATHLETIC C5) n. 118/2019 – 2020 Registro Reclami N. 118/2019 REGISTRO RECLAMI N. 0096/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

N. 118/2019 REGISTRO RECLAMI

N. 0096/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

SEZIONE TERZA

 

composta dai Sigg.ri:

 

Italo Pappa – Presidente

Salvatore Lo Giudice – Vice Presidente

Andrea Lepore – Componente (relatore)

Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.

 

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

sul reclamo n. 118 di registro proposto dalla società A.S.D. Bergamo Calcio a 5 La Torre; Per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 di cui al Com. Uff. n. 273 del 13 novembre 2019.

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del giorno 06.12.2019 il prof. avv. Andrea Lepore Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

In data 25 novembre 2019 l’A.S.D. Bergamo Calcio a 5-La Torre propone reclamo avverso la decisione del giudice sportivo di cui in epigrafe, contestando la posizione irregolare del calciatore Ricchini Sebastiano, tesserato nella stagione corrente per l’A.S.D. Athletic Calcio a 5, che sarebbe stato svincolato dal Comitato regionale Liguria senza che la società A.C.D. Tigullio Calcio a 5, alla quale il Ricchini era legato, abbia mai inviato al Comitato Regionale ligure nessuna lista di svincolo firmata dal Presidente del Tigullio o da persona da questi incaricata.

La controparte controdeduce che il  Ricchini non poteva che considerarsi un giocatore dell’A.S.D. Athletic non avendo riscontrato nessun vincolo di appartentenza del giocatore, come dimostrato dai documenti presenti sul portale della Federazione, che dimostrerebbero la regolarità del tesseramento in discussione.

Tanto premesso nelle memorie integrative depositate si evidenzia che il giorno 7 novembre 2019 la Lega dilettanti ha comunicato la revoca del tesseramento del calciatore alla società resistente.

In virtù di ciò, la reclamante ribadisce nel giudizio di appello la richiesta della sanzione della perdita della gara con punteggio di 0 a 6 a suo favore.

CONSIDERATO IN DIRITTO

In merito alla questione che occupa le coordinate normative vengono individuate nell’articolo 61, comma 6, delle N.O.I.F. a tenore del quale «II possesso della tessera federale, se prevista, o la registrazione nei tabulati, ottenuta nel rispetto delle disposizioni regolamentari, legittima il calciatore, ove non ricorrano impedimenti ad altro titolo, a prendere parte alle gare sino ad eventuale revoca o decadenza del tesseramento a favore della società».

In ragione di ciò, pur riconoscendo la singolarità di quanto accaduto all’interno dell’ufficio tesseramenti della LND, questa Corte ritiene il reclamo non fondato poiché la revoca del tesseramento disposta dalla Lega risulta successiva alla gara tra l’A.S.D. Bergamo e l’A.S.D. Athletic e non può incidere sul risultato dell’incontro oggetto del presente ricorso.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale, Sezione Terza, respinge il reclamo proposto dalla società A.S.D. Bergamo Calcio a 5 La Torre.

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

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