F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 0097/CSA del 16 dicembre 2019 – (ASD CF PERMAC VITTORIO VENETO) n. 135/2019 – 2020 Registro Reclami N. 135/2019 REGISTRO RECLAMI N. 0097/2020 REGISTRO DECISIONI

N. 135/2019 REGISTRO RECLAMI

N. 0097/2020 REGISTRO DECISIONI

 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

SEZIONE TERZA

 

 

composta dai Sigg.ri:

 

Italo Pappa – Presidente

Salvatore Lo Giudice - Vice Presidente

Andrea Lepore - Componente (relatore)

Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo n. 135 di registro proposto dalla società A.S.D. CF Permac Vittorio Veneto avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta alla calciatrice Reginato Giulia seguito gara Permac Vitorio Veneto/Ravenna Women del 24.11.2019;  Per la riforma della decisione del Giudice Sportivo, Divisione Calcio Femminile, in Com. Uff. n. 56 del 26 novembre 2019.

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del giorno 06.12.2019 il prof. avv. Andrea Lepore; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

In data 28 novembre 2019 la Società Permac propone reclamo avverso la sanzione di cui in epigrafe comminata alla propria calciatrice Reginato, la quale veniva squalificata con delibera del giudice sportivo in quanto espulsa per comportamento gravemente irriguardoso, all’uscita del terreno di gioco rivolgeva espressioni offensive nei confronti dell’arbitro. Al termine della gara, dalla tribuna, proferiva ulteriore espressione offensiva nei confronti dell’arbitro.

Nella parte motiva del reclamo la Permac contesta in particolare quanto avvenuto al termine della gara e riportato nel referto dell’arbitro, ossia che la calciatrice avesse proferito ulteriori espressioni offensive dalla Tribuna. Tale ipotesi sarebbe rafforzata dal breve lasso di tempo intercorso tra l’espulsione della giocatrice e il termine dell’incontro – soltanto 3 minuti, secondo quanto sostenuto dalla reclamante – che non avrebbe permesso a quest’ultima di raggiungere in tempo dal campo la tribuna. Tale argomentazione sarebbe suffragata dal fatto che la gara si è svolta sotto una pioggia battente, sì che difficilmente una calciatrice, uscita dal campo e rientrata negli spogliatoi, avrebbe potuto avere il tempo di cambiarsi e raggiungere la tribuna così velocemente. In virtù di ciò, la ricorrente ritiene che la giocatrice Reginato Giulia non sia l’autrice della espressione offensiva proferita dalla tribuna, che, al contrario, potrebbe essere imputabile alla sorella molto simile alla tesserata della Permac, presente  sugli  spalti  durante  la  gara,  e  della  quale  vengono  allegate  foto  nella documentazione presentata. La reclamante chiede pertanto che la sanzione comminata sia riformata tenendo conto soltanto di quanto avvenuto all’interno del rettangolo di gioco. CONSIDERATO IN DIRITTO

Gli avvenimenti portati all’attenzione di questa Corte sono riconducibili alla fattispecie di cui all’art. 36 C.G.S. L’unico dubbio per il quale possa essere messa in discussione la delibera del giudice sportivo, da quanto esposto in narrativa, sarebbe riferibile a uno scambio di persona compiuto involontariamente dal direttore di gara. In ragione di ciò, si è ritenuto opportuno interrogare in merito l’arbitro dell’incontro, il quale, senza alcuna esitazione, ha confermato di avere riconosciuto l’autrice delle espressioni offensive provenienti dalla tribuna nella calciatrice Reginato Giulia. Il ricorso, pertanto, non può essere accolto.

P.Q.M.

La Corte Sportiva D’appello Nazionale, Sezione terza, sentito l’arbitro respinge il reclamo

n. 135, proposto dalla società A.S.D. CF Permac Vittorio Veneto.

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

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