F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 0098/CSA del 16 dicembre 2019 – (ATLANTE GROSSETO) n. 136/2019 – 2020 Registro Reclami N. 136/2019 REGISTRO RECLAMI N. 0098/2019 REGISTRO DECISIONI

N. 136/2019 REGISTRO RECLAMI

N. 0098/2019 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Italo Pappa - Presidente

Salvatore Lo Giudice - Vice Presidente (relatore)

Andrea Lepore - Componente

Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

 

sul reclamo numero di registro 136 del 2019, proposto dalla società Atlante Grosseto, rappresentata e difesa dal Presidente sig. Paolo Maiorino per la riforma della decisione Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque di cui al Com. Uff. n. 333 del 27.11.2019;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 6.12.2019 l’avv. Salvatore Lo Giudice; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con atto del 28.11.2019 la Società Atlante Grosseto preannunciava la proposizione di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque (C.U. n. 33 del 27.11.2019) con la quale, a seguito della gara  Futsal Sangiovannese/Atlante Grosseto, disputatasi in data 23.11.2019, era stata inflitta, a carico del calciatore della stessa Società, MOCCIA Pasquale, la squalifica per tre giornate effettive di gara.

A seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, la Società Atlante Grosseto faceva pervenire, tempestivamente, i motivi di reclamo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte ritiene che il reclamo sia infondato.

 

 

Rileva infatti la Corte che la Società ricorrente non abbia fornito elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata nel referto dell'Arbitro che, come noto, costituisce fonte di prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 61.1. C.G.S.), e segnatamente riguardo alla condotta posta in essere dal calciatore Moccia. Tale condotta, alla luce di quanto riportato dal Direttore di Gara nel proprio referto, risulta correttamente sanzionata siccome qualificata “atto di violenza nei confronti di un avversario a gioco fermo”.

A prescindere dalla valutazione di gravità irritualmente introdotta nel Comunicato Ufficiale, infatti, l’atto violento a gioco fermo integra necessariamente i presupposti della fattispecie sanzionata più gravemente dal Codice di Giustizia Sportiva, a nulla rilevando le circostanze di fatto evidenziate dalla difesa circa l’asserita volontà di “allontanare” il calciatore avversario a seguito di una “mischia” e non certo di colpirlo con violenza.

Conseguentemente, la richiesta di riqualificazione della condotta ex art. 19, c.4, lett. a9) non può trovare accoglimento. Così come la richiesta di riduzione della misura della sanzione inflitta, deve essere rigettata, considerato il minimo edittale di tre giornate effettive di gara previsto dall’art. 38 del C.G.S. con riferimento alla condotta violenta, posta in essere nel caso concreto dal tesserato Pasquale Moccia.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo proposto dalla società Atlante Grosseto e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

 

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