F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 0100/CSA del 16 dicembre 2019 – (G.S. ARCONATESE 1926 SSD ARL) n. 133/2019 – 2020 Registro Reclami N. 133/2019-2020 REGISTRO RECLAMI N. 0100/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

N. 133/2019-2020 REGISTRO RECLAMI

N. 0100/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

 

 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Avv. Italo Pappa – Presidente

Avv. Salvatore Lo Giudice – Vice Presidente

 Avv. Fabio Di Cagno - Componente relatore

Dotto. Carlo Bravi - Rappresentante AIA

 

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 133 del 2019, proposto dalla società G.S. Arconatese 1926 ssd a r.l. per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale del 27.11.2019 di cui al Com. Uff. n. 57;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti del procedimento;

Relatore nell'udienza del giorno 6.12.2019 l’Avv. Fabio Di Cagno; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con reclamo inoltrato il 29.11.2019, preceduto da rituale dichiarazione di preannuncio, la società G.S. Arconatese 1926 ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale (C.U. n. 57 del 27.11.2019) con la quale è stata inflitta al calciatore Bianchi Marco la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara “per avere, al termine della gara, dapprima strattonato un calciatore avversario e successivamente rivolto al medesimo espressioni offensive”. Episodio occorso al termine della gara Arconatese/Milano Citty del 24.11.2019, valevole per il campionato nazionale di serie D.

La reclamante essenzialmente lamenta la mancata considerazione della circostanza che il calciatore Bianchi era intervenuto solo per sedare un principio di rissa tra un proprio compagno di squadra ed un calciatore della compagine avversaria (Franzese Lorenzo) e che le frasi pronunciate con lessico colorito erano state solo conseguenza delle offese ricevute da quest’ultimo a fronte del suo intervento pacificatore.

Conclude pertanto per un ridimensionamento della sanzione inflitta al proprio tesserato. CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo appare fondato e deve conseguentemente essere accolto nei limiti di cui al dispositivo.

Risulta effettivamente dal referto arbitrale che il Bianchi Marco è sì intervenuto energicamente con uno spintone al calciatore avversario Franzese, ma solo per evitare che si accendesse una rissa tra i calciatori delle due squadre; risulta altresì che le espressioni offensive, indubbiamente pronunciate all’indirizzo dell’avversario, sono state provocate da analoghe intemperanze verbali di quest’ultimo, il quale non aveva gradito il suo intervento pacificatore.

Ricorrono pertanto plurime circostanze attenuanti che legittimano una riduzione della sanzione della squalifica da tre a due giornate effettive di gara.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

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