F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 0102/CSA del 16 dicembre 2019 – (A.S.D. SORRENTO 1945) n. 134/2019 – 2020 Registro Reclami N. 134/2019-2020 REGISTRO RECLAMI N. 0102/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

N. 134/2019-2020 REGISTRO RECLAMI

N. 0102/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Italo Pappa - Presidente

Salvatore Lo Giudice - Vice Presidente

Paolo Del Vecchio - Componente (relatore)

Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.

 

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 134 del 2019, proposto dalla società A.S.D. Sorrento 1945 avverso la punizione sportiva dell'ammenda di € 1.000,00 inflitta alla reclamante a seguito della gara del Campionato Nazionale di Serie D, girone H - 2019/2020, 13.a giornata del girone di andata, Sorrento/Bitonto del 24.11.2019 per la riforma della delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 57 del 27.11.2019;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 6.12.2019 l’avv. Paolo Del Vecchio; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il Giudice Sportivo decideva di sanzionare con l'ammenda di € 1.000,00 la società A.S.D. Sorrento 1945 a seguito della condotta tenuta nella partita del Campionato Nazionale di Serie D, girone H - 2019/2020, 13 giornata del girone di andata, Sorrento/Bitonto disputata in data 24.11.2019, e segnatamente per avere, al termine della gara, propri sostenitori, dato luogo ad un assembramento ostile all'interno dell'impianto sportivo nei pressi dell'auto della Terna Arbitrale, mentre rivolgevano espressioni offensive e gravemente minacciose all'indirizzo degli Ufficiali di gara (Com. Uff. n. 57 del 27.11.2019).

Avverso tale decisione, proponeva tempestivo reclamo la prefata Società A.S.D. Sorrento 1945, rilevando, in fatto, un diverso svolgimento degli eventi, rispetto a quanto riportato nel referto arbitrale, la cui ricostruzione dei fatti sarebbe stata "contraddittoria, parziale, inesatta e oltremodo confusa"; in diritto, la sussistenza, nel caso di specie, di alcune circostanze attenuanti, quali: il precedente comportamento della società, che ha cooperato con le forze dell'ordine e le altre autorità competenti e l'intervento del Dirigente con mansione di accompagnatore della Terna Arbitrale; concludendo, in via principale, chiedendo l'annullamento della sanzione economica inflitta all'associazione; in via subordinata, la riduzione della stessa.

Il reclamo proposto dalla Società A.S.D. Sorrento 1945 è, in parte, fondato e pertanto va parzialmente accolto per le seguenti considerazioni in

DIRITTO

Nel caso di specie, la Corte riconosce l'eccessiva gravosità e severità della sanzione inflitta alla società A.S.D. Sorrento 1945, ritenendo che dalla dinamica dell'episodio e dall'analisi dell'effettivo succedersi degli eventi sia possibile desumere come, pur trattandosi di comportamenti sicuramente stigmatizzabili sul piano giuridico-sportivo, la società reclamante non meriti un trattamento punitivo tanto afflittivo.

Dunque, pur dovendo il comportamento in questione essere stigmatizzato con fermezza ed essendo meritevole di censura e sanzione, quanto alla determinazione ed alla concreta graduazione della misura sanzionatoria occorre tenere presente il contesto di sostanziale unicità di tempo e di luogo della condotta del medesimo, nonché il momento di concitazione

agonistica al termine della gara, unitamente alla non chiara presenza anche di estranei alla società.

La Corte, infatti, visionata la documentazione arbitrale, ritualmente trasmessa alla reclamante, ritiene di accogliere parzialmente il reclamo presentato dalla società A.S.D. Sorrento, riducendo, per l'effetto la sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 irrogata dal Giudice Sportivo con il C.U. n. 57 del 27.11.2019, in modo da renderla proporzionale alla violazione contestata e conforme in termini di legge.

Infatti, questa Corte considera la sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 irrogata dal Giudice Sportivo a carico della reclamante non proporzionata alla violazione delle norme statutarie contestata.

Dalla e-mail inviata dall’arbitro Ianniello al Giudice di prime cure, quale supplemento del referto arbitrale, infatti, emerge un chiarimento sulla dinamica dei fatti.

I tifosi avrebbero seguito la terna fino alla macchina e solo una volta che gli arbitri erano saliti a bordo, avrebbero proferito le frasi contenute nel rapporto: “Siete dei pezzi di m….”, e “Ti spacco la faccia”.

I fatti restano particolarmente gravi, ma risultano attenuati dalla circostanza che gli insulti sono stati uditi nel momento in cui la terna era già in auto, e quindi non in contatto “diretto” con i tifosi. Potrebbe dirsi che il gesto è più vile che violento: quindi in ogni caso grave.

Sotto il profilo di diritto si evidenzia che le sanzioni disciplinari sportive rientrano nella cognizione riservata della giustizia sportiva.

La scelta del tipo di sanzione e la misura della stessa compete agli Organi della giustizia sportiva in ragione della natura e della gravità dei fatti commessi, in base al principio di afflittività, nonché del ricorrere di circostanze aggravanti, attenuanti ed eventuali recidive.

Le società rispondono oggettivamente anche dell'operato e del comportamento dei dirigenti, dei tesserati, di ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l'ordinamento federale, del personale addetto a fornire servizi dell'ente, dei propri sostenitori, sia sul proprio campo sia su quello delle società ospitanti. Ciò determina l'obbligo di assicurare l'ordine e la sicurezza nello svolgimento della gara, in tutte le sue fasi, sia precedenti che successive, non soltanto all'interno del proprio impianto sportivo ma anche nelle aree esterne immediatamente adiacenti.

Sul punto, si osserva che la responsabilità oggettiva trova fondamento nell'esigenza di rendere effettivo e pregnante l'impegno delle società nell’attività di prevenzione nella commissione di fatti che compromettono l'ordine pubblico o la regolarità nello svolgimento delle gare, nonché nell’attività di stimolo del massimo rispetto delle norme Federali da parte dei soggetti legati alla società al fine di assicurare il corretto svolgimento delle competizioni.

Si aggiunga che la diversa valutazione sullo svolgimento del fatto rappresentata  dalla reclamante non trova riscontro nel referto arbitrale, dotato di fede privilegiata. Infatti, nel referto emergono con tutta evidenza gli elementi della effettiva dimensione e della percezione reale del fenomeno da parte dell'Arbitro, presente sul luogo ove è accaduto il fatto, con riferimenti precisi e circostanziati in ordine al tempo, alla durata ed al contenuto del fenomeno stesso.

Della natura discrezionale della valutazione in merito all’applicazione e quantificazione della sanzione si è già detto, considerato anche l'impegno continuo delle Istituzioni nel contrastare condotte come quelle in argomento che del tutto inspiegabilmente vengono poste in essere e che nulla hanno a che fare con il gioco del calcio e con i valori di aggregazione e di fratellanza che esso sottende, atteso che grava sulle società l’obbligo di sensibilizzare dirigenti, tesserati e tifosi al rispetto dei predetti valori.

Allo stesso modo debbono essere sanzionate tutte quelle condotte che concorrono, almeno potenzialmente, al verificarsi di eventi come quello in argomento.

Inoltre, si ritengono sussistenti, nel caso di specie, alcune circostanze attenuanti, quali: il precedente comportamento della società, che ha cooperato con le forze dell'ordine e le altre autorità competenti; lo stato di estrema tensione della gara; l'intervento del Dirigente con mansione di accompagnatore della Terna Arbitrale.

In altri termini, pur dovendo gli eventi in questione essere stigmatizzati con fermezza ed essendo meritevoli di censura e sanzione, quanto alla determinazione ed alla concreta graduazione della misura sanzionatoria occorre tenere presente il supplemento di referto arbitrale e il contesto di sostanziale unicità di tempo e di luogo della condotta, nonché il momento di concitazione agonistica in cui gli eventi oggetto di censura si sono verificati.

Pertanto, il Collegio ritiene che la valorizzazione delle predette circostanze possa consentire un contenimento della sanzione dell'ammenda, riducendola, secondo equità, da € 1.000,00 a

€ 500,00.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il reclamo e, per l’effetto, riduce la sanzione dell’ammenda a € 500,00.

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

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