F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 0103/CSA del 16 dicembre 2019 – (A.S.D. SORRENTO 1945) n. 140/2019 – 2020 Registro Reclami N. 140/2019-2020 REGISTRO RECLAMI N. 0103/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

 

N. 140/2019-2020 REGISTRO RECLAMI

N. 0103/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Italo Pappa - Presidente

Salvatore Lo Giudice - Vice Presidente

Paolo Del Vecchio - Componente (relatore in videoconferenza)

Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 140 del 2019, proposto dalla società A.S.D. Sorrento 1945 avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al Sig. Maiuri Vincenzo a seguito della gara del Campionato Nazionale di Serie D, girone H - 2019/2020,

13.a giornata del girone di andata, Sorrento/Bitonto del 24.11.2019 per la riforma della delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 57 del 27.11.2019;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 6.12.2019 l’avv. Paolo Del Vecchio; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il Giudice Sportivo decideva di sanzionare con la squalifica per 2 giornate effettive di gara il Sig. Maiuri Vincenzo a seguito della condotta tenuta nella partita del Campionato Nazionale di Serie D, girone H - 2019/2020, 13 giornata del girone di andata, Sorrento/Bitonto disputata in data 24.11.2019, e segnatamente per avere, tesserati non identificati, presenti sulla panchina della rispettiva società, lanciato un pallone sul terreno di gioco durante la gara, nonché rivolto espressione offensiva all'indirizzo della Terna Arbitrale, sanzione così determinata ai sensi delle regole del Giuoco del calcio n. 5 e 12, Circolare AIA n. 1 S.S. 2019/2020 (Com. Uff. n. 57 del 27.11.2019).

Avverso tale decisione, proponeva tempestivo reclamo la prefata Società A.S.D. Sorrento 1945, rilevando in fatto un diverso svolgimento degli eventi, in quanto il pallone sarebbe arrivato in maniera accidentale sul rettangolo di gioco e peraltro in una zona opposta allo svolgimento dell'azione; in diritto, che l'Arbitro al momento dell'espulsione avrebbe contestato all'allenatore unicamente la questione del lancio del pallone e non anche le affermazioni offensive pronunciate all'indirizzo della Terna Arbitrale; concludeva, infine, chiedendo la riduzione della sanzione inflitta all'allenatore Vincenzo Maiuri, da rideterminare in una giornata di squalifica.

Il reclamo proposto dalla Società A.S.D. Sorrento 1945 è, in parte, fondato e pertanto va parzialmente accolto per le seguenti considerazioni in

DIRITTO

Nel caso di specie, la Corte riconosce l'eccessiva gravosità e severità della sanzione inflitta alla società A.S.D. Sorrento 1945, ritenendo che dalla dinamica dell'episodio e dall'analisi dell'effettivo succedersi degli eventi, da una parte, non sia possibile individuare con certezza i tesserati autori dei comportamenti in oggetto; dall'altra, è certa la presenza di persone tesserate della società, comunque riconoscibili; pertanto, pur trattandosi di eventi sicuramente stigmatizzabili sul piano giuridico-sportivo, la Corte ritiene che la società Sorrento meriti un trattamento punitivo meno afflittivo.

Dunque, pur dovendo il comportamento in questione essere stigmatizzato con fermezza ed essendo meritevole di censura e sanzione, quanto alla determinazione ed alla concreta graduazione della misura sanzionatoria occorre tenere presente il contesto di sostanziale unicità di tempo e di luogo della condotta del medesimo, nonché il momento di concitazione agonistica, unitamente alla non chiara individuazione dei tesserati autori dei fatti in oggetto.

In punto di diritto si evidenzia che le sanzioni disciplinari sportive rientrano nella cognizione riservata della giustizia sportiva.

La scelta del tipo di sanzione e la misura della stessa compete agli Organi della giustizia sportiva in ragione della natura e della gravità dei fatti commessi, in base al principio di afflittività, nonché del ricorrere di circostanze aggravanti, attenuanti ed eventuali recidive.

Le società rispondono oggettivamente anche dell'operato e del comportamento - ex multis - dei tesserati, sia sul proprio campo sia su quello delle società ospitanti. Ciò determina l'obbligo di assicurare l'ordine e la sicurezza nello svolgimento della gara, in tutte le sue fasi.

Sul punto, si osserva che la responsabilità oggettiva trova fondamento nell'esigenza di rendere effettivo e pregnante l'impegno delle società nell’attività di prevenzione nella commissione di fatti che compromettono l'ordine pubblico o la regolarità nello svolgimento delle gare, nonché nell’attività di stimolo del massimo rispetto delle norme Federali da parte dei soggetti legati alla società al fine di assicurare il corretto svolgimento delle competizioni.

Si aggiunga che la diversa valutazione sullo svolgimento del fatto rappresentata  dalla reclamante non trova riscontro nel referto arbitrale, dotato di fede privilegiata. Infatti, nel referto emergono con tutta evidenza gli elementi della effettiva dimensione e della percezione reale del fenomeno da parte dell'Arbitro, con riferimenti precisi e circostanziati in ordine al tempo, alla durata ed al contenuto del fenomeno stesso.

In conclusione, il Collegio ritiene che la valorizzazione delle predette circostanze possa consentire un contenimento della sanzione della squalifica per due giornate di gara, riducendola, secondo equità, nella squalifica ad una giornata effettiva di gara e nell'ammenda di € 200,00.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il reclamo e, per l’effetto, ridetermina la sanzione nella squalifica di 1 giornata effettiva di gara e nell'ammenda di € 200,00.

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

 

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