F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 0104/CSA del 16 dicembre 2019 – (A.S.D. SORRENTO 1945) n. 141/2019 – 2020 Registro Reclami N. 141/2019-2020 REGISTRO RECLAMI N. 0104/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

N. 141/2019-2020 REGISTRO RECLAMI

N. 0104/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

 

Italo Pappa - Presidente

Salvatore Lo Giudice - Vice Presidente

Paolo Del Vecchio - Componente (relatore in videoconferenza)

Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 141 del 2019, proposto dalla società A.S.D. Sorrento 1945 avverso la sanzione della squalifica per 5 giornate effettive di gara inflitta al calc. Gargiulo Alfonso a seguito della gara del Campionato Nazionale di Serie D, girone H - 2019/2020,

13.a giornata del girone di andata, Sorrento/Bitonto del 24.11.2019 per la riforma della delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 57 del 27.11.2019;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 6.12.2019 l’avv. Paolo Del Vecchio; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il Giudice Sportivo decideva di sanzionare con la squalifica per 5 giornate effettive di gara inflitte al calciatore Gargiulo Alfonso a seguito della condotta  tenuta nella partita del Campionato Nazionale di Serie D, girone H - 2019/2020, 13 giornata del girone di andata, Sorrento/Bitonto disputata in data 24.11.2019, e segnatamente per avere colpito a gioco fermo un calciatore avversario con una violenta gomitata sullo sterno e poi, alla notifica del provvedimento disciplinare, rivolgeva reiterate espressioni gravemente ingiuriose all'indirizzo dell'Arbitro (Com. Uff. n. 57 del 27.11.2019).

Avverso tale decisione, proponeva tempestivo reclamo la prefata Società A.S.D. Sorrento 1945, rilevando in fatto un diverso svolgimento degli eventi, in quanto: il calciatore Gargiulo, oggetto di una marcatura "stretta" da parte dell'avversario, nel tentativo di divincolarsi, avrebbe avuto un contatto con l'avversario senza alcuna volontarietà e intenzione di colpirlo, né tantomeno in modo così violento come menzionato nel referto arbitrale; all'atto dell'espulsione, il calciatore Gargiulo non avrebbe rivolto frasi offensive all'arbitro; in diritto, la sussistenza nel caso di specie di alcune circostanze attenuanti, quali l'immediato abbandono del terreno di gioco da parte del calciatore espulso, senza ulteriori proteste o atteggiamenti irriverenti nei confronti dell'arbitro e l'assenza di recidiva; chiedeva, infine, la riduzione della sanzione inflitta al tesserato Gargiulo Alfonso.

Il reclamo proposto dalla Società A.S.D. Sorrento 1945 è infondato e pertanto va respinto per le seguenti considerazioni in

DIRITTO

Dal rapporto arbitrale si evince che al 14° minuto del secondo tempo regolamentare il calciatore Gargiulo Alfonso, a gioco fermo, colpiva con una violenta gomitata sullo sterno un giocatore della squadra avversaria, ragion per cui appaiono prive di fondamento logico le argomentazioni addotte dalla reclamante secondo la quale, invece, il gomito sarebbe stato alzato non per fare male all’avversario, bensì al solo scopo di divincolarsi da una marcatura "stretta".

Tanto premesso, si osserva che, ai sensi del C.G.S., gli Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l’eventuale

 

recidiva. Orbene, il C.G.S. prende in considerazione le sanzioni irrogabili ai calciatori nel caso di condotte antisportive, ingiuriose, irriguardose o violente.

Si prevede, infatti, la sanzione della squalifica per la durata di due giornate nel caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara. In caso di condotta violenta, invece, la sanzione applicabile è la squalifica per una durata minima di tre giornate, qualora il comportamento sanzionato sia diretto nei confronti di calciatori o altre persone presenti (cinque giornate in caso di condotta di particolare gravità); mentre, ha una durata minima di otto giornate in caso di condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara. La condotta violenta consiste in un comportamento connotato da «intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF; nonché,Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 18 gennaio 2011, n. 153/CGF; Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 19 novembre2011, n. 100/CGF; Corte giust. fed., 13 settembre 2010, cit.; e Corte giust. fed., in

C.u. FIGC, 27 maggio2010, n. 272/CGF). Tale condotta, quindi, si distingue dalla meno grave condotta antisportiva, giacché quest’ultima si risolve piuttosto in un «comportamento meramente negligente e/o imprudente tenuto nel contesto di un contrasto frutto dell’agonismo sportivo ricompreso nell’ambito di una dinamica di gioco» (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF).

Nel caso di specie risulta evidente che la condotta posta in essere dal calciatore Gargiulo Alfonso debba essere considerata “di particolare gravità” alla luce del dato normativo. Prescindendo dal fatto che non siano derivati danni fisici permanenti - danno fisico e/o materiale, circostanza che costituisce mero elemento valutabile dal Giudice e non condizione necessaria ai fini della qualificazione della condotta come di particolare gravità, è indubbio che, trattandosi di episodio verificatosi a gioco fermo, tale situazione non possa essere interpretata come meramente antisportiva, come, invero implicitamente, prospettato dalla società reclamante. La società reclamante contesta, inoltre, l’eccessiva gravosità della sanzione irrogata nei confronti del proprio tesserato.

Tenuto conto del tipo di condotta posta in essere dal calciatore Gargiulo Alfonso, il Giudice Sportivo, a ragione, ha ritenuto di qualificare la condotta come di particolare gravità (in quanto alla violenza contro il calciatore della squadra avversaria si è aggiunto l’atteggiamento gravemente ingiurioso nei confronti dell’arbitro): conseguentemente ha applicato la sanzione della squalifica per 5 giornate effettive di gara, in considerazione anche delle reiterate espressioni gravemente ingiuriose rivolte all'Arbitro.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, respinge il reclamo.

 

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

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