F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – Sezione III – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0141/CSA del 28 novembre 2019 n. 103/2019-2020 Registro Reclami (A.S.D. ATLETICO TERME FIUGGI) N. 0103/2019-2020 REGISTRO RECLAMI N. 0141/2019-2020 REGISTRO DECISIONI
N. 0103/2019-2020 REGISTRO RECLAMI
N. 0141/2019-2020 REGISTRO DECISIONI
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Italo Pappa - Presidente
Vincenzo Fortunato - Componente relatore
Vincenzo Fortino - Componente
Franco Granato – Rappresentante AIA
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero di registro 103 del 2019, proposto dalla società, Atletico Terme Fiuggi in persona del suo legale rappresentante Davide Ciaccia.
per la riforma della decisione Giudice Sportivo di cui al Com. Uff. n. 49 del 6-11-2019; Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 22.11.2019 il dott. Vincenzo Fortunato e udito il sig. Bevilacqua Marco per la società reclamante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Alla società in epigrafe indicata è stata inflitta la sanzione pecuniaria di € 800,00 a seguito della gara Atletico Terme Fiuggi / Recanatese del 3-11-2019 con delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 49 del 6-11-2019.
I fatti contestati sono i seguenti: “Al termine della partita, nel recinto di gioco davanti al tunnel degli spogliatoi, c’era la presenza di almeno 3 persone non presenti in distinta, una delle quali esclamava “fai schifo, non sei in grado di arbitrare! Ma che cazzo mi guardi non puoi farmi niente “continuava poi “siete schifosi dovete vergognarvi” invitato ad uscire dalla polizia entrava nel tunnel e poi nello spogliatoio della soc. Atletico Terme Fiuggi”.
Con reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo la società chiedeva la riduzione della sanzione pecuniaria inflitta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il reclamo è fondato sia pure solo parzialmente.
A prescindere dal numero delle persone che erano nel recinto di gioco e che erano riconducibili certamente alla società (dal rapporto suppletivo dell’arbitro risulta che una sola persona ha pronunciato le frasi ingiuriose) il Collegio rileva che le frasi sia pure offensive non sono state accompagnate da comportamenti oltraggiosi o violenti e che non è stata contestata la condotta collaborativa della società tant’è che il tutto si è svolto alla presenza della polizia che ha invitato le suddette persone ad allontanarsi.
Tenendo presente l’entità dei fatti si ritiene equo ridurre la sanzione inflitta a € 500,00. Va disposta la restituzione della tassa.
P.Q.M.
La Corte Sportiva d’Appello Nazionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il reclamo n. 103 proposto dalla società ASD Atletico Terme Fiuggi e, per l’effetto, ridetermina la sanzione dell’ammenda in € 500,00.
Dispone la restituzione del contributo.
Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori per posta elettronica certificata.
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