F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – Sezione III – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0152/CSA del 28 gennaio 2020 n. 170/2019-2020 Registro Reclami (AGLIANESE CALCIO 1923 S.S.D. A.R.L.) N. 0170/2019-2020 REGISTRO RECLAMI N. 0152/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

N. 0170/2019-2020 REGISTRO RECLAMI

N. 0152/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Italo Pappa - Presidente

Daniele Cantini - Componente relatore (Teleconferenza)

Paolo Tartaglia - Componente

Franco Granato – Rappresentante AIA

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 170 del 2019, proposto dalla società Aglianese Calcio 1923 s.s.d. a r.l.;

per  la  riforma  della  decisione  del  Giudice  Sportivo  presso  la  Lega  Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 76 del 08.01.2020; Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

 

Relatore nell'udienza del giorno 23.01.2020 l’Avv. Daniele Cantini e udito l’avvocato Fabio Giotti difensore della societò reclamante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società Aglianese Calcio 1923 s.s.d. a r.l. ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo presso la F.I.G.C., Lega Nazionale Dilettanti - Dipartimento Interregionale - al proprio calciatore, Sig. Claudio Coralli, (cfr. Com. Uff. n. 76 del 08.01.2020), in relazione alla gara del Campionato di Serie D, Girone E, Aglianese Calcio 1923 vs. Bastia 1924 del 05.01.2020. Con la predetta sanzione, il Giudice Sportivo ha squalificato il giocatore per 3 giornate effettive di gara.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “Per aver colpito con uno schiaffo al volto un calciatore avversario.”.

La società Aglianese Calcio 1923 s.s.d. a r.l., con il ricorso introduttivo ha chiesto la riduzione della squalifica a due giornate effettive di gara.

La società reclamante, pur non contestando il fatto, così come descritto dall’arbitro nel suo referto, ritiene  che la condotta sanzionata non possa essere qualificata come “violenta” ma bensì “gravemente antisportiva”, trattandosi nella fattispecie di un gesto (schiaffo), non intenzionale, di lieve entità, che non ha arrecato danno e conseguenza alcuna al calciatore avversario.

La sanzione applicata sarebbe pertanto eccessiva e sproporzionata rispetto a quanto effettivamente accaduto suo terreno di gioco.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 23 gennaio 2020, è comparso il difensore della società reclamante, Avv. Fabio Giotti, il quale dopo aver illustrato la propria difesa ha concluso in conformità.

Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso possa essere accolto per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta.

Alla luce di quanto esposto dall’arbitro nel suo referto di gara, la condotta del calciatore Claudio Coralli deve considerarsi “gravemente antisportiva”, perché priva dei connotati tipici della violenza, peraltro non evidenziati dal Direttore di Gara il quale parla di uno schiaffo ad un avversario con pallone non a distanza di gioco.

Si è trattato pertanto di un gesto commesso dal calciatore senza alcuna attitudine lesiva, incapace di arrecare un danno fisico all’avversario com’è comprovato dall’assenza di danni a suo carico.

Conseguentemente, la sanzione della squalifica irrogata dal Giudice Sportivo al calciatore della società Aglianese Calcio 1923 s.s.d. a r.l. deve essere adeguata e proporzionata alla gravità della condotta poste in essere dal calciatore della società reclamante e quindi ridotta a due giornate effettive di gara.

Sulla base di quanto precede, l’appello proposto dalla società Aglianese Calcio 1923 s.s.d. a r.l. avverso la sanzione comminata dal Giudice Sportivo alla proprio calciatore, Sig. Claudio Coralli, deve essere accolto.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo n. 170, proposto dalla società Aglianese Calcio 1923 s.s.d. a r.l. e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi il contributo.

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it