F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – Sezione III – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0185/CSA del 17 febbraio 2020 n. 205/2019-2020 Registro Reclami (A.S.D. CANNARA) N. 205/2020 REGISTRO RECLAMI N. 0185/2020 REGISTRO DECISIONI

N. 205/2020 REGISTRO RECLAMI

N. 0185/2020 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Italo Pappa - Presidente

Paolo Del Vecchio – Componente (teleconferenza)

Fabio Di Cagno - Componente relatore

Franco Di Mario - Rappresentante AIA

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 205 del 2020, proposto dalla società A.S.D. Cannara

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale del 29.1.2020 di cui al Com. Uff. n. 88;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti del procedimento;

Relatore nell'udienza del giorno 13.2.2020 l’Avv. Fabio Di Cagno; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con reclamo del 5.2.2020, preceduto da rituale dichiarazione di preannuncio, la società A.S.D. Cannara ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale (C.U. n. 88 del 29.1.2020) con la quale è stata inflitta all’allenatore della prima squadra sig. Antonio Alessandria la sanzione della squalifica per quattro giornate effettive di gara,  perchè  “allontanato  per  avere  rivolto  espressioni  ingiuriose  all’indirizzo  di  un calciatore avversario, alla notifica del provvedimento disciplinare si avvicinava a pochi centimetri dal viso del Direttore di gara e gli rivolgeva espressioni gravemente ingiuriose reiterando la condotta per circa 10 secondi”. Episodio occorso durante la gara Cannara – Follonica Gavorrano del 26.1.2020, valevole per il campionato nazionale di serie D.

La reclamante sostiene che, nel corso di una fase concitata della gara, seguìta alla concessione di un calcio di rigore in favore della squadra del Follonica Gavorrano ed alla parata da parte del portiere del Cannara, l’arbitro si era portato verso la panchina del Cannara ed aveva espulso sia l’allenatore in prima Antonio Alessandria, sia l’allenatore in seconda Angelo Mattonelli, il quale si era alzato per chiedere le ragioni dell’espulsione del collega. Sostiene altresì la reclamante che, a quel punto, si era accesa una discussione tra l’arbitro e l’Alessandria il quale lamentava l’eccessivo rigore del provvedimento, senza tuttavia assumere alcun atteggiamento minaccioso nei confronti del Direttore di Gara: e se quest’ultimo aveva percepito degli insulti, non sarebbero stati profferiti dall’Alessandria, bensì da altro soggetto non identificato.

Conclude pertanto per una riduzione della sanzione inflitta al proprio tesserato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo appare fondato e deve conseguentemente essere accolto nei limiti di cui al dispositivo.

Risulta difatti dal referto arbitrale, quantomai puntuale ed attento, che l’Alessandria dapprima ha insultato un calciatore avversario e successivamente, a seguito della notifica del provvedimento di espulsione, ha aggredito verbalmente il direttore di gara con espressioni gravemente ingiuriose, puntandogli il dito a pochissimi centimetri dal viso per circa dieci secondi (circostanza questa che esclude che l’arbitro possa non avere esattamente identificato il soggetto che le pronunciava).

Tale comportamento certamente può essere ritenuto gravemente ingiurioso ed irriguardoso nei confronti dell’arbitro e legittima quindi l’irrogazione di una sanzione anche superiore al minimo edittale di cui all’art. 36, comma 1, lett. a) C.G.S.; non può tuttavia non rilevarsi che tra l’arbitro e l’allenatore non vi è stato alcun contatto fisico, fattispecie in relazione alla quale la lett. b) della stessa norma prevede la sanzione minima proprio della squalifica per 4 giornate.

Sicchè, in relazione all’evento occorso, si ritiene adeguata la sanzione più tenue della squalifica per 3 giornate effettive di gara.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, sul reclamo n. 205, proposto dalla società A.S.D. CANNARA è accolto, e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 3 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi il contributo.

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

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