F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – Sezione III – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0192/CSA del 13 febbraio 2020 n. 188/2019-2020 Registro Reclami (ACERBIS PAOLO DOMENICO) N. 0188/2019-2020 REGISTRO RECLAMI N. 0192/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

 

N. 0188/2019-2020 REGISTRO RECLAMI

N. 0192/2019-2020 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Italo Pappa – Presidente

Maurizio Borgo - Componente

Giovanni Serges – Componente relatore

Antonio Cafiero – Rappresentante AIA

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 188 del 2020, proposto dal calciatore Acerbis Paolo Domenico per la riforma della decisione Giudice Sportivo Nazionale di cui al C.U. n. 85 del 2020;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 30 gennaio 2020 il Prof. Giovanni Serges, nessuno è comparso per il reclamante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Il calciatore Paolo Domenico Acerbis con il reclamo n. 188 del 2020 impugnava la decisione del Giudice sportivo, con la quale, in riferimento alla gara tra USD CARAVAGGIO e TRITIUM CALCIO 190,8 disputatasi in data 19 gennaio 2020, gli era stata inflitta la sanzione della squalifica per quattro gare effettive.

A sostegno della impugnazione l’Acerbis sottolineava di essere sinceramente dispiaciuto dell’accaduto, di non aver avuto alcuna intenzione di intimorire nessuno ed attribuiva alla sua consistente “mole fisica” (oltre due metri di altezza) la possibile interpretazione in termini, per così dire, intimidatori ed aggressivi del gesto che lo aveva visto protagonista. Sottolineava altresì di essere consapevole delle ricadute del suo gesto sui compagni di squadra e invocava la “clemenza” della Corte al fine di attenuare la sanzione.

Chiedeva, pertanto, una riduzione della sanzione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte ritiene che il reclamo possa essere accolto.

Non vi è dubbio, peraltro, che il fatto dal quale è scaturita la sanzione si sia svolto nei termini indicati dal referto arbitrale, tanto che è lo stesso reclamante a confermare, in sede di impugnazione, il concreto verificarsi della reazione sanzionata.

Appare, tuttavia, verosimile che l’intensità della reazione sia stata percepita in termini particolarmente negativi anche in ragione delle dimensioni fisiche dell’atleta, quanto meno nell’interpretazione dei gesti che hanno accompagnato la pronunzia delle frasi offensive rivolte all’arbitro.

Appare pertanto equo ridurre a tre giornate effettive la misura della squalifica.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, sul reclamo n. 188, proposto dal calciatore ACERBIS PAOLO DOMENICO è accolto e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 3 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi il contributo.

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

 

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