F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 110/CSA del 22 dicembre 2019 – (ASD CITTA’ DI ACIREALE 1946) n. 124/2019 – 2020 Registro Reclami N. 124/2019 REGISTRO RECLAMI N. 110/2019 REGISTRO DECISIONI

N. 124/2019 REGISTRO RECLAMI

N. 110/2019 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Avv. Italo Pappa - Presidente

Avv. Daniele Cantini - Componente relatore

Avv. Vincenzo Fortino - Componente

Dott. Franco Di Mario – Rappresentante AIA

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 124 del 2019, proposto dalla società A.S.D. Città di Acireale 1946, per  la  riforma  della  decisione  del  Giudice  Sportivo  presso  la  Lega  Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 53 del 20.11.2019;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 13.12.2019 l’Avv. Daniele Cantini; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società A.S.D. Città di Acireale 1946, ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo presso la F.I.G.C., Lega Nazionale Dilettanti - Dipartimento Interregionale - al proprio calciatore, Sig. Ndiaye Mbaba, (cfr. Com. Uff. n. 53 del 20.11.2019), in relazione alla gara del Campionato di Serie D, Girone I, Città di Acireale 1946 vs. Licata Calcio. Con la predetta sanzione, il Giudice Sportivo lo ha squalificato per 6 giornate effettive di gara.

Il Giudice Sportivo ha così motivato: “Per avere, nel corso dell’intervallo, raggiunto il Direttore di gara e con fare violento gli strattonava per due volte la divisa ponendogli entrambe le mani sul petto mentre gli rivolgeva espressioni offensive.”.

La società A.S.D. Città di Acireale 1946, con il ricorso introduttivo ha chiesto la riduzione della squalifica.

La società reclamante sostiene l’insussistenza della violazione contestata al Suo calciatore, così come riportata nel referto arbitrale, in quanto lo stesso non avrebbe usato toni e modi violenti nei confronti del direttore di gara al quale si era rivolto solo per chiedere conto del suo mancato intervento nel corso della gara, considerato che era stato oggetto di continui insulti, di origine razziale, da parte dei calciatore avversari.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 13 dicembre 2019, nessuno è comparso per la parte reclamante.

Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte e sentito l’arbitro, ritiene che il ricorso possa essere accolto per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta.

 

Alla luce di quanto esposto dal direttore di gara nel suo referto e della ricostruzione dei fatti operata dalla società, la Corte ritiene necessario procedere all’audizione dell’arbitro, sulle circostanze per cui è causa.

Il Direttore di gara, raggiunto telefonicamente, ha precisato che il calciatore della società Città di Acireale 1946, Ndiaye Mbaba, non lo aveva strattonato, ma gli aveva appoggiato soltanto entrambe le mani sul petto, offendendolo. Mentre, per quanto riguarda le provocazioni e le offese a sfondo razziale, provenienti dai calciatori di parte avversa e le contestuali segnalazioni di tali fatti da parte dei componenti la panchina, ha riferito di non aver udito e percepito alcunché, diversamente, ne avrebbe fatto menzione nel suo referto di gara.

In considerazione della nuova ricostruzione dei fatti offerta dall’arbitro, la condotta del calciatore Ndiaye Mbaba deve essere rivalutata e sanzionata, ex art. 36, comma 1, lettera b), C.G.S., con la squalifica per 4 giornata effettive di gara, trattandosi di condotta gravemente irriguardosa nei confronti del Direttore di gara che si è concretizzata anche in un contatto fisico.

Conseguentemente, la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo deve essere ridotta perché non adeguata e proporzionata alla gravità della condotta posta in essere dal calciatore della società reclamante.

Sulla base di quanto precede, l’appello proposto dalla società A.S.D. Città di Acireale 1946 avverso la sanzione comminata dal Giudice Sportivo al proprio calciatore, Sig. Ndiaye Mbaba, deve essere pienamente accolto.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, sentito l’arbitro, accoglie il reclamo n. 124 proposto dalla società A.S.D. Città di Acireale 1946 e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 4 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi il contributo

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

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