F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 111/CSA del 22 dicembre 2019 – (TARANTO F.C. 1927) n. 144/2019 – 2020 Registro Reclami N. 144/2019 REGISTRO RECLAMI N. 111/2019 REGISTRO DECISIONI

N. 144/2019 REGISTRO RECLAMI

N. 111/2019 REGISTRO DECISIONI

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

NAZIONALE III SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

 

Avv. Italo Pappa – Presidente

Avv. Vincenzo Fortino - Componente relatore

Avv. Daniele Cantini – Componente

Dott. Franco Di Mario – Rappresentante AIA

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 144 del 2019, proposto dalla società Taranto F.C. 1927, rappresentato e difeso dall’ avvocato Gino Montella

per  la  riforma  della  decisione  del  Giudice  Sportivo  presso  il  Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n. 61 del 04.12.2019;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 13 dicembre 2019 l’avv. Vincenzo Fortino e udita la difesa;

RITENUTO IN FATTO

In data 1 Dicembre si svolgeva la gara Città di Fasano – Taranto F.C. 1927 del campionato Nazionale Serie D girone H.

Al 50’ del secondo tempo il direttore di gara provvedeva all’espulsione del n.10 D’Agostino Stefano “ perché, pur non potendo giocare il pallone, entrava in ritardo su un calciatore avversario colpendolo sulla coscia con il ginocchio… “ .

Il Giudice sportivo con la decisione di cui al Com. Uff. n. 61 del 04.12.2019 disponeva la squalifica per due gare effettive del giocatore D’Agostino Stefano.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte ritenendo che le motivazioni di cui al reclamo sopra richiamato non comportano ulteriori elementi tali da poter riformare la decisione del Giudice di prime cure anche rispetto alla congruità della sanzione inflitta

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, sentito l’arbitro, respinge il reclamo n. 144 proposto dalla società Taranto F.C. 1927.

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

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