F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2019/2020– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 112/CSA del 22 dicembre 2019 – (ALMA JUVENTUS FANO 1906 S.R.L.) n. 143/2019 – 2020 Registro Reclami N. 143/2019 REGISTRO RECLAMI N. 112/2019 REGISTRO DECISIONI

N. 143/2019 REGISTRO RECLAMI

N. 112/2019 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Avv. Italo Pappa – Presidente

Avv. Daniele Cantini - Componente relatore

Avv. Vincenzo Fortino - Componente

Dott. Franco Di Mario – Rappresentante AIA

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 143 del 2019, proposto dalla società Alma Juventus Fano 1906 s.r.l.,

per la riforma della decisione Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Lega Pro di cui al Com. Uff. n. 78/DIV del 03.12.2019;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 13.12.2019 l’Avv. Daniele Cantini; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società Alma Juventus Fano 1906 s.r.l., ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo presso la F.I.G.C., Lega Pro, al proprio calciatore, Sig. Samuele Parlati, (cfr. Com. Uff. n. 78/DIV del 03.12.2019), in relazione alla gara del Campionato di Serie C, Girone B, Alma Juventus Fano 1906 vs. Fermana F.C.. Con la predetta sanzione il Giudice Sportivo lo ha squalificato per 2 giornate effettive di gara.

Il Giudice Sportivo ha così motivato: “per comportamento offensivo verso l’arbitro.”.

La società Alma Juventus Fano 1906 s.r.l., con il ricorso introduttivo, ha chiesto la riduzione della squalifica nella misura di Giustizia.

La società reclamante, sostiene l’insussistenza della violazione contestata al Suo calciatore in quanto le espressioni riportate nel referto arbitrale non erano rivolte all’arbitro, ma bensì al giocatore della squadra avversaria, Marco Comotto.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 13 dicembre 2019, nessuno è comparso per la parte reclamante.

Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

 CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso non possa essere accolto per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta.

Le espressioni proferite dal calciatore all’indirizzo del direttore di gara, così come riportate nel suo referto, che costituisce piena prova circa i fatti accaduti ed il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, ex art. 61 C.G.S., sono senza dubbio meritevoli di censura e sanzione.

Ai fini sportivo-disciplinari, che qui rilevano, le espressioni utilizzate dal calciatore non possono che qualificarsi come ingiuriose e come tali da sanzionare, ex art. 36 C.G.S., comma 1, lettera a), con la squalifica per due giornate effettive di gara.

Conseguentemente la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo è adeguata e proporzionata alla gravità della condotta posta in essere dal calciatore, Samuele Parlati, pertanto non può essere accolta alcuna domanda di riduzione.

Alla luce, pertanto, di quanto precede, l’appello proposto dalla società Alma Juventus Fano 1906 s.r.l. avverso la sanzione comminata dal Giudice Sportivo al proprio calciatore, Sig. Samuele Parlati, deve essere respinto.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, respinge il reclamo n. 143 proposto dalla società Alma Juventus Fano 1906 s.r.l..

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori a mezzo posta elettronica certificata.

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